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1) L'articolo 20-bis della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12 disciplina i presupposti per il riconoscimento della parità scolastica, come pure il riconoscimento delle scuole private. Per i due tipi di scuole private vengono stabilite condizioni diverse.
Di seguito vengono stabilite le modalità e le condizioni per il riconoscimento delle scuole private non paritarie:
a) Entro il 30 aprile le scuole private inoltrano la richiesta di riconoscimento per il tramite del soggetto gestore o rappresentante legale, all’Intendenza scolastica competente.
b) L’Intendenza scolastica può, altresì, verificare la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per il riconoscimento dopo l’inizio dell’attività didattica. Il procedimento di riconoscimento e l’iscrizione nel registro si concludono entro il 30 ottobre. Ai sensi del comma 7 dell’articolo 4 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n, 17 questo termine può essere sospeso per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni.
c) La scuola privata riconosciuta deve dichiarare, con cadenza triennale, entro il 31 gennaio:
- il regolare proseguimento dell'attività
- la volontà della permanenza dell'iscrizione nel registro
-la sussistenza delle condizioni per l'iscrizione nel registro.
d) In mancanza della dichiarazione di cui alla lettera c) come pure delle condizioni richieste, la scuola privata viene inviata a rimuovere le carenze riscontrate entro il termine di 60 giorni. Se entro il predetto termine le carenze non sono rimosse, la scuola viene cancellata dal registro.
e) Le scuole private riconosciute devono dare immediata comunicazione all'Intendenza Scolastica competente in caso di:
- variazione della sede legale o della sede della scuola,
- variazioni dell'indirizzo di studio e nell'organizzazione scolastica.
f) L'intendenza Scolastica competente svolge controlli periodici riguardanti le condizioni prescritte dalla legge e lo svolgimento dell'attività scolastica. Eventuali carenze riscontrate devono essere rimosse entro il termine stabilito dall'amministrazione scolastica competente. Il mancato rispetto del termine stabilito per la rimozione delle carenze riscontrate comporta la cancellazione dal registro delle scuole private.
g) L'intendenza Scolastica aggiorna ogni anno il registro delle scuole private riconosciute e lo rende pubblico sul suo sito internet.
2) Per il riconoscimento è necessario presentare la seguente documentazione:
- dichiarazione che il progetto educativo della scuola corrisponde ai principi della Costituzione e dello Statuto di autonomia,
- un curricolo scolastico che rispetti i principi della legislazione e dell'ordinamento scolastico vigente e che garantisca il raggiungimento degli obiettivi didattici stabiliti dalle indicazioni provinciali e che sia finalizzato al conseguimento di un titolo di studio,
- dichiarazione che le iscrizioni sono aperte a tutte le alunne e tutti gli alunni che accettano l'offerta formativa della scuola privata,
- idonea documentazione riguardante la periodica verifica degli apprendimenti e i progressi alle alunne e degli alunni, anche al fine di informare in modo continuativo le alunne e gli alunni e i genitori,
- idonea documentazione riguardante il coinvolgimento delle componenti della comunità scolastica della scuola,
- Indicazioni sulla valutazione interna ed esterna della scuola, anche attraverso l'esibizione di certificazioni nazionali o internazionali di qualità;
- Indicazioni circa la disponibilità di locali, arredi e attrezzature adeguati alla funzione in relazione al numero degli studenti
- dichiarazione che il personale docente è fornito di titoli professionali coerenti con gli insegnamenti impartiti e con l'offerta formativa della scuola, tenendo conto dell'orientamento specifico della scuola privata.
- dichiarazione che non sono iscritti alunne e alunni frequentanti in età inferiore a quella prevista da vigenti ordinamenti scolastici.
3) Le alunne e gli alunni che frequentano una scuola privata riconosciuta adempiono al diritto dovere di istruzione e formazione come pure all'obbligo di istruzione e di formazione ai sensi della vigente normativa in materia.
A tal fine, è garantita la registrazione delle alunne e degli alunni delle scuole private riconosciute nel sistema informatico della Provincia. Per il perseguimento di questi obiettivi, deve essere garantito alle Intendenze scolastiche l'accesso ai dati.
4) Le scuole private riconosciute non possono rilasciare pagelle e diplomi aventi valore legale. In caso di passaggio a una scuola a carattere statale o scuola privata paritaria, le alunne e gli alunni devono sottoporsi a un esame di idoneità ai sensi delle norme per lo svolgimento degli esami. Le alunne e gli alunni devono sottoporsi inoltre all'esame di Stato di licenza della scuola media.