Allegato A
STATUTO DI AUTONOMIA
del Conservatorio di Musica “Claudio Monteverdi” di Bolzano
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
Articolo 1
1. Il Conservatorio di Musica “Claudio Monteverdi”, con sede in Bolzano, è un'istituzione di alta cultura e formazione ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione, ha personalità giuridica e gode di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e amministrativa nell'ambito delle norme giuridiche che ne disciplinano l'ordinamento.2. I suoi fini primari consistono nell'alta formazione, nella specializzazione e nella ricerca in campo musicale e musicologico nonche' nell'attività di produzione artistica.
3. Il Conservatorio ispira la propria attività alla consapevolezza che la musica è uno strumento di formazione e di arricchimento culturale, di comprensione, di tolleranza e di comunicazione universale, capace di superare confini nazionali e barriere linguistiche, etniche e religiose.
4. Esso concorre, con spirito di apertura alla dimensione europea ed internazionale, allo sviluppo complessivo della realtà locale, occasione straordinaria di incontro delle grandi tradizioni musicali dell'area italiana e tedesca.
Articolo 2
1. Per il conseguimento delle proprie finalità, in coerenza con la sua vocazione internazionale, il Conservatorio favorisce gli scambi culturali e promuove forme di consultazione e di collaborazione con le altre istituzioni di cultura e di ricerca nazionali ed estere, pubbliche e private, e partecipa a progetti comuni nel campo della didattica e della produzione artistica.
Articolo 3
1. Nella consapevolezza dell'importanza di un approccio alla formazione musicale fin dalla prima età scolare, e nella prospettiva di favorire livelli idonei per l'accesso al Conservatorio, particolare attenzione è rivolta ai rapporti di cooperazione ed interazione con il sistema scolastico e con le istituzioni di educazione musicale, anche stipulando appositi accordi e convenzioni.
Articolo 4
1. Il Conservatorio promuove e predispone idonei mezzi e percorsi di programmazione, organizzazione, gestione e finanziamento che siano in grado di consentire e favorire l'affermazione professionale degli studenti e dei docenti, coinvolgendoli in qualificate iniziative di produzione artistica ed impostando la propria attività su criteri di rigore scientifico e didattico, di efficienza e di piena valorizzazione delle capacità individuali.
2. Nei confronti dei portatori di handicap il Conservatorio si adopera a favorirne la partecipazione alle attività e alla fruizione dei servizi didattici.
Articolo 5
1. L'Istituto offre a studenti e docenti una didattica plurilingue che preveda, oltre all'utilizzo della lingua italiana e tedesca, anche, ove possibile, quello di lingue straniere; esso promuove azioni per il superamento di difficoltà organizzative ed individuali che possano ostacolare tale impostazione didattica e la sua consapevole fruizione da parte degli studenti.
Articolo 6
1. E' assicurata adeguata pubblicità e trasparenza in tutte le attività del Conservatorio, che sono inoltre ispirate a criteri di consapevole autonomia nonché di efficienza, responsabilità e semplificazione delle procedure.
Articolo 7
1. Il Conservatorio garantisce lo svolgimento dell'attività didattica attraverso la piena utilizzazione dei docenti e la valorizzazione delle loro competenze, in conformità al loro stato giuridico ed ai criteri organizzativi e di programmazione stabiliti dalle norme statutarie e regolamentari.
Articolo 8
1. Nel pieno rispetto della libertà di insegnamento riconosciuta ai docenti, questi sono vincolati all'osservanza, con lealtà e responsabilità, dei doveri didattici e delle linee programmatiche stabilite dagli organi collegiali, al fine di realizzare il diritto all'apprendimento degli studenti e il regolare funzionamento dell'attività. A tal fine il Conservatorio promuove adeguate forme ed iniziative di aggiornamento e di coinvolgimento professionale.
CAPO II
ORGANI
Articolo 9
1. Sono costituiti i seguenti organi necessari del Conservatorio:
a) il presidente,
b) il direttore;
c) il consiglio di amministrazione;
d) il consiglio accademico;
e) il collegio dei revisori;
f) il nucleo di valutazione;
g) il collegio dei professori;
h) la consulta degli studenti.
Articolo 10
1. Salvo quanto specificamente previsto dagli articoli successivi, la composizione, l'attività, le competenze, il funzionamento e la durata in carica degli organi di cui all'articolo 9 sono disciplinati dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del DPR 28.2.2003 n. 132 e succ. modd.
2. Sono in ogni caso fatte salve, per quanto concerne il Consiglio di amministrazione, il Collegio dei revisiori e le funzioni direttive del Conservatorio, le disposizioni stabilite dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 16.3.1992 n. 265 e succ. modd.
2. I rapporti tra gli organi del Conservatorio devono essere improntati a leale cooperazione nell'interesse esclusivo dell'Istituzione e delle sue finalità.
Articolo 11
1. A norma dell'articolo 6, comma 2, del regolamento approvato con DPR 28.2.2003 n. 132, fino all'adozione dell'apposito regolamento previsto dall'articolo 2, comma 7, lett. a) della legge 21.12.1999 n. 508, il direttore del Conservatorio è eletto tra i docenti, anche di altre istituzioni, che abbiano conoscenza della lingua italiana e tedesca accertata nei modi previsti dall'articolo 4, comma 3, del D.Lgs 16.3.1992 n. 265, che siano in possesso di comprovata qualificazione artistica e di esperienza professionale e di direzione, acquisite anche in ambiti multidisciplinari e internazionali e che, inoltre, dispongano di almeno uno dei seguenti requisiti:
c) essere di ruolo e avere maturato una complessiva anzianità di servizio di almeno dieci anni presso un Conservatorio;
d) essere di ruolo, avere maturato un'anzianità di servizio di almeno sei anni presso un Conservatorio e possedere un diploma di conservatorio in un corso decennale o la laurea in discipline musicologiche abbinata ad un diploma di conservatorio.
2. All'inizio di ogni anno accademico il direttore designa, in via di delega e con il consenso degli interessati, uno o più sostituti, scelti tra i docenti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, per i casi di suo impedimento o assenza, nelle funzioni che non gli siano espressamente riservate; può inoltre avvalersi di uno o più collaboratori per particolari esigenze o iniziative.
3. L'elezione del direttore deve avvenire entro il penultimo mese del mandato del direttore in carica e la data viene resa pubblica da quest'ultimo, sentito il Comitato elettorale di cui al comma successivo, almeno 30 giorni prima.
4. Il Collegio dei professori, all'inizio di ogni anno accademico, elegge al suo interno un Comitato elettorale composto da cinque docenti di ruolo, tre titolari e due supplenti
5. Le candidature devono essere presentate al Comitato elettorale non oltre il ventesimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento dell'elezione. Il Comitato elettorale, verificato il possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1, dispone la pubblicazione all'albo delle candidature ammesse non oltre il decimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento dell'elezione.
6. La candidatura è incompatibile con la funzione di componente del Comitato elettorale; in tal caso il componente incompatibile dev'essere surrogato con il supplente più anziano o, in caso di impossibilità, sostituito dal Collegio dei professori.
7. Hanno diritto di voto tutti i docenti e gli accompagnatori al pianoforte in servizio, a qualsiasi titolo, alla data delle elezioni; ogni elettore dispone di un solo voto. E´ eletto il candidato che, in prima votazione, ottiene la maggioranza dei voti degli aventi diritto; qualora non si raggiunga tale maggioranza, è eletto, in seconda votazione, il candidato che ottiene il maggior numero di voti validamente espressi. In caso di parità, è eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio maturata in Conservatorio. Le modalità di votazione sono stabilite dal consiglio di amministrazione. Le funzioni del Direttore decorrono dall'inizio del nuovo anno accademico.
8. Allo scrutinio delle schede ed alla proclamazione del risultato provvede il Comitato elettorale.
9. In caso di cessazione dalla carica di Direttore per qualsiasi causa diversa dalla scadenza del mandato, l'elezione è indetta dal componente più anziano del Comitato elettorale entro i successivi 60 giorni; si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui commi precedenti.
10. In sede di prima applicazione, l'elezione del direttore è indetta, previa costituzione del Comitato elettorale di cui al comma 4, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto.
Articolo 12
1. Il Consiglio accademico è composto da nove componenti, tra cui il direttore, che lo convoca e lo presiede, due studenti designati dalla consulta degli studenti e sei docenti eletti dal corpo docente.
2. Possono essere eletti nel consiglio accademico i docenti che siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) essere di ruolo e avere maturato una complessiva anzianità di servizio di almeno otto anni presso un Conservatorio;
b) essere di ruolo, avere maturato un'anzianità di servizio di almeno cinque anni presso un Conservatorioe avere conseguito un diploma diConservatorio in un corso decennale o la laurea in discipline musicologiche.
3. L'elezione dei docenti nel Consiglio accademico è indetta dal Direttore almeno trenta giorni prima della scadenza del Consiglio in carica e si svolge secondo le modalità stabilite dal precedente articolo 11, in quanto compatibili.
3 bis. Qualora, nell'arco del triennio di permanenza in carica del Consiglio accademico, non fosse possibile, per esaurimento della lista dei candidati non eletti, procedere alla sostituzione di uno o più membri dello stesso Consiglio eventualmente e per qualsiasi motivo decaduti dalla carica, il Direttore procederà a indire entro trenta giorni, secondo le modalità stabilite dal precedente art.11, l'elezione di uno o più membri supplenti, che resteranno in carica fino alla data di scadenza del Consiglio.
4. In sede di prima applicazione, l'elezione dei docenti dev'essere indetta entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto.
5. I rappresentanti degli studenti nel Consiglio accademico sono designati dalla Consulta degli studenti, secondo le modalità stabilite dal successivo articolo 14.
Articolo 13
1. Il Collegio dei professori può, in ogni momento, formulare proposte al Consiglio accademico su tutte le materie di competenza di quest'ultimo.
2. Il Collegio dei professori, su richiesta del Consiglio accademico, può, anche attraverso propri rappresentanti, collaborare a iniziative e progetti elaborati dal Consiglio medesimo.
3. Il Collegio dei professori, oltre ai pareri previsti dai regolamenti, esprime un parere preventivo sulle modifiche statutarie e i regolamenti di gestione e organizzazione.
Articolo 14
1. La Consulta degli studenti, oltre ai pareri previsti dai regolamenti, esprime un parere preventivo sulle modifiche statutarie e i regolamenti di gestione e organizzazione.
2. La Consulta degli studenti è eletta, nel numero di rappresentanti stabilito dall´articolo 12 del DPR 28.2.2003 n. 132, da tutti gli studenti del Conservatorio iscritti alla data di svolgimento delle elezioni e che abbiano compiuto 15 anni.
3. Le elezioni sono indette dal Direttore non oltre quaranta giorni dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello di scadenza della Consulta in carica.
4. Possono candidarsi tutti gli studenti del Conservatorio che abbiano compiuto i 18 anni; le candidature, individuali o su apposite liste, devono essere presentate al Direttore entro il ventesimo giorno antecedente la data fissata per l'elezione.
5. Ogni elettore può indicare due candidati, anche di liste diverse; sono eletti i candidati che hanno ottenuto, in ordine decrescente, il maggior numero di voti; in caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa diversa dalla scadenza del mandato, subentra il primo dei non eletti.
6. In sede di prima applicazione, le elezioni per la Consulta degli studenti sono indette non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto.
7. Alla sua prima riunione, la Consulta degli studenti provvede a designare i due rappresentanti degli studenti nel Consiglio accademico, che devono avere compiuto i 18 anni, secondo modalità previamente stabilite dalla stessa Consulta;
Articolo 15
1. Salvo quanto stabilito dalla legge n. 508/1999, dal D.Lgs n. 132/2003 e dal D.Lgs. n. 265/1992 e dal presente Statuto, il consiglio di amministrazione, il consiglio accademico, il collegio dei revisori, il nucleo di valutazione, il collegio dei professori e la consulta degli studenti possono, ove necessario, disciplinare con proprio regolamento interno le modalità di convocazione, di determinazione dell'ordine del giorno e di svolgimento dei lavori.
CAPO III
PRINCIPI
ORGANIZZATIVI, AMMINISTRATIVI, DIDATTICI ED ARTISTICI
Articolo 16
1. Il Conservatorio valorizza ed incrementa il proprio patrimonio librario, audiovisivo e musicale al fine di garantirne la più ampia fruibilità da parte dei docenti e degli studenti, in correlazione sia all'attività didattica, di ricerca e di produzione dell'Istituto, sia alla sua funzione di biblioteca musicale del territorio.
2. Alla bibliomediateca dev'essere garantita l'assegnazione di un numero sufficiente di bibliotecari e di personale di supporto, nei limiti delle vigenti disposizioni e della disponibilità di bilancio.
3. L'organizzazione e l'utilizzazione della bibliomediateca saranno disciplinate da apposito regolamento interno deliberato dal Consiglio di amministrazione, sentiti i pareri dei bibliotecari e del Consiglio accademico.
Articolo 17
1. L'organizzazione degli uffici è disciplinata in conformità alle norme dell'apposito regolamento interno, che dovrà ispirarsi a principi di trasparenza, semplicità e spirito di servizio.
Articolo 18
1. L'ordinamento degli studi, per i corsi istituiti presso il Conservatorio, è stabilito dal regolamento didattico interno, in conformità alla vigente normativa e ai principi generali stabiliti nel capo I di questo statuto.
2. La produzione artistica fa parte degli obiettivi primari del Conservatorio, sia per qualificare l'attività didattica, sia come contributo di arricchimento culturale, anche alla luce di una consolidata tradizione ed esperienza di collaborazione con le più prestigiose istituzioni musicali internazionali.
Articolo 19
1. L'attività del Conservatorio è improntata ai principi di responsabilità e di valutazione degli obiettivi e dei risultati.
2. A tal fine si avvale, in conformità alla vigente normativa, del Nucleo di valutazione previsto dall'articolo 9, lett. f), al quale sono assicurati l'autonomia operativa nonché il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie.
3. E' assicurata la pubblicità e l'accessibilità degli atti e dei risultati del Nucleo di valutazione, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza delle persone.
Articolo 20
1. Il Conservatorio concorre, in conformità alla vigente normativa, a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l'uguaglianza nell'accesso all'istruzione superiore e, in particolare, per consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi.
2. A tal fine fornisce ogni informazione sugli strumenti di sostegno offerti dall'ordinamento e organizza i propri servizi in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio, ricercando ogni collaborazione con gli enti e con le istituzioni aventi comunque competenza nelle materie connesse all'attuazione del diritto agli studi superiori, stipulando, all'occorrenza, accordi e convenzioni per la realizzazione di specifici interventi.
Articolo 21
1. Le modalità e le procedure da seguire per le intese programmatiche e le convenzioni finalizzate ad incentivare sinergie con altri enti ed organismi pubblici e privati, anche stranieri, sono stabilite dal regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, tenuto conto della normativa vigente e fatte salve le specifiche prerogative degli organi dell'Istituto in ordine alla valutazione degli aspetti didattici ed artistici.
Articolo 22
1. Il Conservatorio riconosce e valorizza il diritto degli studenti alla partecipazione alla vita dell'Istituto, nelle forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia.
Articolo 23
1. A norma dell'articolo 6, comma 4, DPR 28.2.2003 n. 132, la titolarità dell'azione disciplinare nei confronti del personale docente e degli studenti è del direttore.
2. Nei riguardi del personale docente l'azione disciplinare è esercitata in conformità ai contratti collettivi.
3. Nei confronti degli studenti l'azione è esercitata secondo l'ordinamento disciplinare da stabilirsi nell'ambito del Regolamento degli studenti deliberato, in base alla vigente normativa, dal Consiglio accademico.
CAP IV
NORME CONCLUSIVE
Articolo 24
1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico ed acquisiti i pareri di cui agli articoli 13 e 14.
2. Le delibere di modifica sono valide quando sono adottate con un numero di voti contrari non superiore a uno.
Articolo 25
1. Il presente Statuto è redatto nelle lingue italiana e tedesca. In caso di divergenza fa testo la versione in lingua italiana.
Articolo 26
1. Lo Statuto e le eventuali successive modifiche entrano in vigore con l'approvazione ai sensi della vigente normativa e sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol; la loro conoscenza viene inoltre diffusa, attraverso l'affissione all'albo dell'Istituto e con altri adeguati strumenti, all'interno del Conservatorio.