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Sono approvate le direttive ai sensi dell'articolo 107, comma 23 delle legge urbanistica provinciale come segue:1. Le presenti direttive disciplinano i casi di demolizione e ricostruzione ai sensi dell'articolo 107, comma 23, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, legge urbanistica provinciale.
2. La ricostruzione non è in alcun caso ammessa a una distanza superiore a 300 m dal prossimo centro edificato.
3. In caso di demolizione di fabbricati rurali siti nella sede dell'azienda, la ricostruzione non può essere effettuata a una distanza superiore a 40 m dagli esistenti edifici residenziali o rurali. La ricostruzione può essere effettuata anche su un'ubicazione sita, in direzione dello stesso centro edificato in linea diretta, a una distanza massima di 60 metri dagli edifici esistenti oppure entro una distanza di 60 metri dal centro edificato.
4. In caso di fabbricati rurali che non sono siti nella sede dell'azienda agricola la ricostruzione è ammessa soltanto sull'area di pertinenza. Questa è determinata al massimo in misura pari al quintuplo della superficie coperta dell'edificio stesso. Può essere autorizzato lo spostamento in direzione dello stesso centro edificato in linea diretta su un'ubicazione entro una distanza di 60 metri dal centro edificato.
5. Previo parere della commissione urbanistica provinciale è ammesso lo spostamento in direzione dello stesso centro edificato in linea diretta su un'ubicazione a una distanza superiore a 60 m dal centro edificato.
6. La cubatura di più fabbricati rurali con meno di 400 m³ ciascuno non può essere sommata ai fini della trasformazione della destinazione d'uso.
7. È ammessa anche la trasformazione parziale della destinazione d'uso di fabbricati rurali se la cubatura non più necessaria per la conduzione dell'azienda non è inferiore a 400 m³. In tal caso con la trasformazione o demo-ricostruzione il volume rurale necessario per la conduzione dell'azienda agricola, in base alla superficie agricola di proprietà, deve essere mantenuto rispettivamente garantito nel medesimo edificio.
8. L'utilizzazione del volume trasformato per l'attività di agriturismo é ammessa solo nella sede dell'azienda agricola.