Allegato
Articolo 1
(Obiettivi)
1) Le iniziative per la promozione di soggiorni per apprendisti in territorio nazionale e all'estero ai sensi dell'articolo 18, comma 6 della Legge provinciale 20 marzo 2006, n. 2 mirano, previo accordo tra i datori/le datrici di lavoro e le istituzioni formative, a permettere agli apprendisti l'apprendimento in altre realtà scolastiche ed aziendali.
2) Il soggiorno per apprendisti è possibile in territorio nazionale, in Svizzera nonché negli altri Paesi dell'Unione Europea nei quali è prevista la formazione duale. Il soggiorno promuove la mobilità e la flessibilità dei giovani e costituisce un arricchimento nella formazione degli apprendisti. Agli apprendisti viene offerta la possibilità di conoscere già durante la loro formazione altri Paesi ed altre aziende.
3) Il soggiorno dell'apprendista in territorio nazionale e all'estero è possibile per la corrispondente professione oggetto d'apprendistato. All'apprendista il soggiorno offre la possibilità di svolgere una parte della formazione aziendale presso un'altra impresa. Il contratto d'apprendistato stipulato in Alto Adige resta valido durante il soggiorno in territorio nazionale ed estero.
4. Al fine di promuovere soggiorni per apprendisti in territorio nazionale e all'estero la Provincia Autonoma di Bolzano garantisce, nel rispetto dei criteri in seguito stabiliti, le seguenti provvidenze:
a) vitto e alloggio;
b) spese di viaggio.
Articolo 2
(Aventi diritto)
1. Hanno diritto alle citate provvidenze gli apprendisti occupati nelle professioni oggetto d'apprendistato riconosciute in Alto Adige, che hanno assolto il primo anno d'apprendistato, residenti nella Provincia Autonoma di Bolzano oppure aventi il domicilio per motivi di formazione in un comune della Provincia Autonoma di Bolzano
Articolo 3
(Spese di soggiorno)
1.Alla presentazione del saldo delle spese d'alloggio sostenute, gli apprendisti ricevono un sostegno economico di Euro 25,00 al giorno sino ad un limite massimo di Euro 650,00 per quattro settimane. Il sostegno economico di Euro 25,00 al giorno viene erogato solamente per un periodo massimo di quattro settimane ed esclusivamente dietro presentazione di regolare fattura relativa al soggiorno. Documenti di pagamento per pasti consumati in ristoranti o per acquisti non sono tenuti in considerazione.
2.In assenza di documenti di pagamento relativi al pernottamento, viene liquidato un forfait di Euro 30,00 per ogni settimana di soggiorno fino ad un massimo di 4 settimane.
Articolo 4
(Spese di viaggio)
1.Il pagamento delle spese di viaggio avviene dietro presentazione dei relativi biglietti acquistati per l'utilizzo di mezzi pubblici oppure in base all'esatta indicazione dei chilometri percorsi (Euro 0,30/km). Sono pagate anche le spese di viaggio fra abitazione e luogo di lavoro.
2.Gli apprendisti ricevono il rimborso delle spese di viaggio (andata e ritorno) verso l'azienda che li occupa durante il soggiorno.
3.Ai pendolari delle zone di confine che non usufruiscono di pernottamento possono essere rimborsate le spese di viaggio giornaliere ai sensi del comma 1.
Articolo 5
(Modalità di pagamento)
1.Il pagamento delle spese di soggiorno e di viaggio a favore degli apprendisti avviene in forma di rimborso.
2.La domanda di rimborso deve essere corredata dei documenti di spesa in originale nonché della dichiarazione dell'azienda che accoglie gli apprendisti attestante l'assolvimento del soggiorno.
3.Entro 6 mesi dalla conclusione del soggiorno per apprendisti, pena la decadenza dal diritto, va presentata apposita istanza per il rimborso delle spese di soggiorno e di viaggio.
Articolo 6
(Esonero dalla frequenza della scuola professionale)
1.In linea di massima, durante il soggiorno formativo in territorio nazionale e all'estero l'apprendista è esonerato dalla frequenza della scuola professionale.
2.L'eventuale esonero dev'essere richiesto presso la scuola professionale competente.
3.A richiesta l'apprendista, durante il soggiorno fuori provincia, può frequentare la scuola professionale del luogo di soggiorno.