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1. di stabilire che i referti si intendono consegnati e ritirati dal cittadino con la loro messa a disposizione nel suo Fascicolo Sanitario Elettronico;
2. di stabilire che il cittadino non è più obbligato a ritirare presso gli sportelli dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige i referti che sono stati messi a disposizione dall’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige nel suo Fascicolo Sanitario Elettronico;
3. di stabilire che per tutti i referti caricati sul Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) non trova applicazione la normativa nazionale che prevede che i cittadini, anche se esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria (Ticket), che non abbiano ritirato i risultati di visite o esami diagnostici e di laboratorio, entro 30 giorni dall'effettuazione della prestazione specialistica, sono tenuti al pagamento dell’intero costo della prestazione fruita;
4. di confermare che il cittadino è comunque obbligato a pagare la compartecipazione al costo della prestazione sanitaria (ticket) alla quale si riferisce il documento sanitario caricato sul FSE, se e in quanto dovuta;
5. di prendere atto il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del bilancio finanziario gestionale 2024 perché le minori entrate derivanti dall’applicazione della sanzione, stimate in euro 42.000,00 annui comprensive del ticket a carico del paziente, si compensano con una minor costo a livello burocratico ed organizzativo.
La presente deliberazione viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’articolo 28, comma 1, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, in quanto trattasi di un atto che interessa la generalità.