Assunzione di persone con disabilità – Criteri per la stipula di un programma d’assunzione per la copertura graduale della quota d’obbligo ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68
1. I presenti criteri disciplinano le modalità del programma di assunzione per la copertura graduale della quota d’obbligo per l’occupazione dei posti che sono riservati alle persone con disabilità.
1. Il programma di assunzione per la copertura graduale della quota d’obbligo, deve prendere in considerazione tutti i posti vacanti in un'azienda o di un ente pubblico. Su un numero minimo di tre posti da coprire, si può prendere in considerazione solo un terzo della quota d’obbligo.
2. La durata del programma di assunzione è scaglionata in base al numero di posti da coprire: per una quota aperta di 1, la durata è di 12 mesi, da 2 o più quote aperte la durata è di 24 mesi.
3. Per la stipula di un programma di assunzione per la copertura graduale della quota d’obbligo deve essere utilizzato il modulo di cui all'allegato B predisposto dalla Ripartizione Servizio Mercato del lavoro.
4. L'azienda può discostarsi dai profili professionali specificati in caso di difficoltà a coprire i posti di lavoro. Questa modifica deve essere concordata con la tecnica o il tecnico per l’integrazione lavorativa dell’Ufficio integrazione lavorativa e non richiede una modifica del programma d’assunzione.
5. In caso di gravi irregolarità, il programma di assunzione può essere revocato da parte dell’Ufficio integrazione lavorativa. Se necessario, l'Ufficio integrazione lavorativa segnalerà le irregolarità all'Ispettorato del lavoro.
1. Nell'ambito del programma di assunzione possono essere concordate le seguenti modalità di assunzione:
a. assunzione dopo lo svolgimento di un progetto di inserimento o di reinserimento lavorativo ai sensi della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7;
b. assunzione attraverso una richiesta di assegnazione numerica;
c. assunzione attraverso una richiesta di assunzione nominativa.
2. Il periodo di prova previsto dal contratto collettivo nazionale può essere raddoppiato se necessario, purché non superi i sei mesi.
3. L'assunzione viene approvata da parte dell'Ufficio integrazione lavorativa e si applica solo ai rapporti di lavoro con una durata minima prevista di sei mesi.
1. L’assunzione nominativa presso gli enti pubblici è consentita solo nell'ambito di un programma di assunzione per la copertura graduale della quota d’obbligo ed è limitata ai seguenti gruppi di persone:
a. persone con disabilità psichica o mentale di almeno il 46%;
b. persone con disabilità fisica di almeno il 67%.
2. Non è previsto un programma di assunzione per la copertura graduale della quota d’obbligo per l'assunzione all’interno dell’Amministrazione provinciale. L'assunzione nominativa delle persone con disabilità è regolata dall'articolo 11, comma 1 della Legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6.
1. I programmi di assunzione esistenti per la copertura graduale della quota d’obbligo rimangono validi fino alla loro scadenza, in conformità alla deliberazione della Giunta provinciale del 18 giugno 2001, n. 1994.
2. I presenti criteri entrano in vigore alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.