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Delibera 4 giugno 2024, n. 457
Linea guida per la nomina e il funzionamento del Comitato di esperti e per la definizione dei parametri ambientali, paesaggistici e di tutela del patrimonio culturale

Allegato

Linea guida per la nomina e il funzionamento del Comitato di esperti e per la definizione dei parametri ambientali, paesaggistici e di tutela del patrimonio culturale

PARTE 1
Nomina e funzionamento del Comitato di esperti

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. In attuazione dell’articolo 10, commi 2, 3 e 4 della legge provinciale 16 agosto 2023, n. 20 recante “Disciplina del rilascio di concessioni per grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico”, di seguito denominata legge, la presente linea guida disciplina:

a) la nomina, la composizione, e il funzionamento del Comitato di esperti, di seguito denominato “Comitato”;

b) la definizione dei parametri ambientali, paesaggistici e di tutela del patrimonio culturale attraverso il Comitato.

Articolo 2
Composizione e nomina

1. Il Comitato è composto da minimo nove e massimo tredici componenti e comprende almeno le seguenti figure:

a) il direttore/la direttrice dell’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima;

b) un/una rappresentante dell’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima, esperto/a in materia di tutela delle acque;

c) un/una rappresentante della Ripartizione Servizio forestale esperto/a di gestione fauna selvatica;

d) un/una rappresentante della Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio, esperto/a in materia di biodiversità, paesaggio e sviluppo del territorio;

e) un/una rappresentante dell’Agenzia per la Protezione civile, esperto/a in materia di geomorfologia fluviale, idrologia e idraulica;

f) un esperto/un’esperta per i temi trattati dal Comitato, designato/a dal Consiglio dei Comuni.

g) un esperto/un’esperta esterno/a, specializzato/a in costruzione di centrali elettriche e sviluppo energetico.

2. Il Comitato è inoltre integrato da rappresentanti delle seguenti istituzioni, che sono esterne alla Provincia autonoma di Bolzano:

a) fino a un massimo di 2 rappresentanti delle Amministrazioni statali, la cui competenza è prevista nel procedimento unico di cui all’articolo 3, comma 2, della legge,

b) un/una rappresentante delle amministrazioni regionali così come della Provincia autonoma di Trento eventualmente interessate, laddove previsto;

3. Per ogni singola procedura di gara, i componenti del Comitato interni alla Provincia sono proposti dall’assessore provinciale competente sulla base della loro qualifica e delle esperienze nei relativi settori e nominati dalla Giunta provinciale.

4. I componenti del Comitato provenienti da amministrazioni esterne alla Provincia sono proposti dalle rispettive amministrazioni sulla base di una comprovata esperienza e di conoscenze specifiche nei settori di competenza del Comitato e sono nominati dalla Giunta provinciale.

Articolo 3
Incarico e durata

1. Il Comitato ha il compito di definire, sulla base della normativa vigente, della pianificazione in materia, della documentazione sul tema e delle presenti linee guida, i parametri ambientali, paesaggistici ed eventualmente di tutela del patrimonio culturale che devono essere rispettati nelle proposte progettuali.

2. Il Comitato considera per la definizione dei parametri gli strumenti di pianificazione in vigore o adottati, le normative sulla tutela della natura e delle aree protette, gli inventari, le indagini specifiche, i progetti di ricerca e le decisioni prese in materia di sviluppo territoriale, culturale, socioeconomico e naturale nell'area interessata, così come nel bacino idrografico e nel corso inferiore dei corsi d'acqua interessati.

3. Su specifici argomenti e per questioni particolari, il Comitato può invitare alle sue riunioni esperti interni o esterni a titolo consultivo.

4. Il Comitato deve presentare la sua relazione finale entro sei mesi dalla sua nomina. L’assessore provinciale competente può prorogare il termine, una sola volta, di ulteriori quattro mesi in caso di richiesta motivata da parte del presidente del Comitato.

5. Il Comitato redige, su richiesta dell’Amministrazione responsabile, anche pareri e/o prese di posizione in merito alla propria attività, nel caso in cui i potenziali gestori richiedono chiarimenti o propongano ricorso.

6. Nell’esercizio delle loro funzioni, i componenti del Comitato hanno diritto di accesso a tutti i documenti amministrativi necessari per lo svolgimento dei compiti ad essi affidati.

Articolo 4
Indipendenza e assenza di conflitti di interesse

1. Gli esperti consultati dal Comitato non devono avere conflitti di interesse. Costoro non possono essere collegati direttamente o indirettamente ai progetti presentati nella procedura di affidamento e si devono impegnare a non partecipare successivamente alla progettazione o realizzazione della centrale direttamente o tramite imprese e studi professionali.

2. L’indipendenza del Comitato è garantita dalla mancanza di conflitti di interesse dei componenti, per tutta la durata dell’incarico e della procedura di gara.

Articolo 5
Diritto di voto e regolare costituzione dell'assemblea

1. I membri del Comitato partecipano alle votazioni del Comitato con un voto ciascuno.

2. Le decisioni del Comitato sono assunte a maggioranza. Per la regolare costituzione del Comitato è necessaria la presenza di almeno ¾ dei membri con diritto di voto.

3. I componenti del Comitato non possono delegare le proprie funzioni.

Articolo 6
Presidenza

1. Il Direttore/La Direttrice dell’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima presiede il Comitato. Il Comitato individua al proprio interno un componente che funge da sostituto in caso di assenza o impedimento del/della Presidente.

2. Nelle votazioni, in caso di parità di voti, il voto del/della Presidente è decisivo.

Articolo 7
Convocazione e forma delle riunioni

1. Le convocazioni alle riunioni del Comitato devono pervenire almeno 10 giorni prima della riunione, per mezzo di posta elettronica.

2. Le riunioni possono essere tenute anche in videoconferenza, per le quali viene effettuata una registrazione video.

3. La segreteria del Comitato si trova presso l’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima.

Articolo 8
Compensi e incarichi

1. I compensi spettanti agli esperti che non provengono da istituzioni pubbliche, sono regolati in conformità alla normativa vigente.

2. Tutti gli incarichi sono assegnati dall'Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima.

PARTE 2
Parametri ambientali, paesaggistici e di tutela del patrimonio culturale

Articolo 9
Procedura per la definizione dei parametri

1. Nella definizione dei parametri ambientali, paesaggistici e di tutela del patrimonio culturale, il Comitato di esperti deve tenere in considerazione la normativa vigente e le prescrizioni dei piani provinciali in vigore o adottati, ossia in particolare:

a) Piano Generale per l'Utilizzazione delle Acque Pubbliche

b) Piano di Tutela delle acque

c) piano strategico provinciale

d) linee guida per il paesaggio, piani paesaggistici e piani di gestione Natura 2000

e) Piano del parco nazionale, piani dei parchi naturali

f) Piano clima

g) Piani della protezione civile e delle zone di pericolo

h) Piani di bacino e piani di gestione dei bacini idrografici.

2. Devono altresì essere prese in considerazione le prescrizioni della pianificazione di livello comunale e le raccomandazioni aggiuntive dell’Ufficio Beni architettonici ed artistici.

Articolo 10
Prescrizioni nel settore dell'utilizzo e della tutela dell'acqua

1. Per l’individuazione delle portate derivabili e del deflusso minimo vitale il Comitato deve prendere in considerazione le disposizioni di cui al Piano Generale per l'Utilizzazione delle Acque Pubbliche (di seguito “PGUAP”) e del Piano di Tutela delle Acque (di seguito “PTA”), tenendo conto di eventuali concessioni e diritti di terzi esistenti.

2. Il Comitato definisce i bacini imbriferi (superficie in km²) dei corsi d’acqua derivabili e descrive le caratteristiche di deflusso, compresa la loro variabilità pluriannuale. Come base per questo, vengono utilizzati i rilevamenti condotti dall'ufficio competente, nonché i dati raccolti, gli studi e le informazioni disponibili.

3. Nel caso di derivazioni da acque non ancora sottoposte a monitoraggio, il Comitato può imporre condizioni per la loro osservazione e la raccolta dei dati necessari nonché, se necessario, richiedere ulteriori studi e rilevamenti su interazioni ecologiche specifiche sui siti interessati, da eseguire nell’ambito dell’elaborazione della proposta progettuale.

4. Il Comitato si orienta ai contenuti del volume F, capitolo 6.4 PTA per la messa in gara di nuove concessioni o per il rinnovo di concessioni esistenti per grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico. Eventuali discostamenti devono essere motivati.

5. Sulla base dei documenti presentati dagli uffici, il Comitato determina lo stato ecologico e chimico del tratto di corso d'acqua interessato e definisce le misure per mantenere o migliorare questo stato anche in caso di utilizzo idroelettrico.

6. Tutte le componenti d’impianto, ad eccezione delle opere per la derivazione (opera di presa e opera di restituzione), devono distare almeno 10 metri dal limite del demanio idrico, come previsto dagli articoli 14 e 15 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35. Il Comitato può stabilire una distanza maggiore dal demanio idrico o di escludere ulteriori aree dall’edificazione in caso di particolari valori paesaggistici e culturali.

7. Le opere per la derivazione (opera di presa e opera di restituzione) devono essere progettate e costruite in modo tale che una piena centenaria calcolata con un ulteriore metro di franco può defluire senza originare danni. Inoltre, deve essere dimostrato che una piena trecentenaria defluisce senza originare danni. Questo requisito deve essere considerato in relazione sia alla sezione di deflusso che alla tipologia delle opere e ai rischi associati di ostruzione, depositi del “trasporto solido”, possibili malfunzionamenti tecnici e aspetti simili.

8. Ai sensi dell'art. 53 del Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 6, nelle fasce di protezione lungo i corsi d'acqua è vietata la costruzione di edifici e di qualsiasi altra struttura mobile o fissa e infrastruttura, fatta eccezione per le opere di presa e di restituzione d’acqua.

Articolo 11
Gestione delle aree fluviali e dei bacini idrografici montani

1. Il Comitato deve tenere conto delle prescrizioni sulla sicurezza idraulica e sulla gestione delle risorse idriche contenute nei Piani di gestione dell’area fluviale e nei Piani di gestione dei bacini idrografici.

Articolo 12
Aree a pericolo e rischio idrogeologico

1. Il Comitato deve tenere in considerazione i piani delle zone di pericolo di cui all’articolo 55 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, così come le norme relative agli interventi ammissibili e alle misure per la prevenzione di pericoli o danni dovuti ad eventi naturali. I criteri specifici per la zona interessata sono forniti dall'ufficio competente.

2. Il Comitato assume dagli uffici competenti le prescrizioni sulla compatibilità con normative in materia di stabilità idrogeologica dei versanti, ai sensi della legge provinciale 21 ottobre 1996 n. 21 recante “Ordinamento forestale”, e con le normative in materia di possibile influenza di sismi ed eventi di piena straordinari.

Articolo 13
Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

1. Nella definizione dei parametri il Comitato deve prendere in considerazione i vincoli derivanti dai piani provinciali e comunali in vigore o adottati legati alle caratteristiche sito-specifiche della zona d’intervento e dalle relative norme di settore, nonché dalle tutele imposte dalle normative sulla tutela della natura e delle aree protette.

2. Il Comitato deve attenersi alla direttiva europea “Habitat” 92/43/CEE del 21 maggio 1992 e alla direttiva europea “Uccelli” 2009/147/CE del 30 novembre 2009, nonché ai piani paesaggistici comunali.

3. Il Comitato constata l’esistenza di siti Natura 2000 che potrebbero essere interessati dal progetto previsto.

4. Il Comitato può definire le aree che devono essere mantenute libere da ulteriori edificazioni e stabilire indicatori, al fine di ridurre al minimo l'impermeabilizzazione di ulteriori aree nel corso dell'attuazione del progetto.

Articolo 14
Parametri di tutela del patrimonio storico-culturale

1. Il Comitato adotta le prescrizioni relative alla tutela del patrimonio archeologico, secondo quanto previsto dalla legge provinciale sui beni culturali 18 luglio 2023, n. 14 e dal D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

2. Il Comitato può inoltre fare riferimento a una documentazione separata e specifica sulla conservazione e la valorizzazione dei beni culturali tecnici nelle strutture esistenti e imporre ulteriori requisiti.

Articolo 15
Gestione fauna selvatica e habitat acquatici

1. Il Comitato adotta le prescrizioni relative alla tutela del patrimonio faunistico e ittico in conformità alla legge provinciale 13 febbraio 2023, n. 3 e alla legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6 “Legge di tutela della natura e altre disposizioni”.

2. Il Comitato definisce le specie target e definisce i parametri per la loro tutela.

3. Il Comitato definisce i parametri per la compensazione di eventuali diminuzioni del valore dei diritti di pesca interessati e gli studi approfonditi necessari a questo proposito, che devono essere predisposti nel corso dello sviluppo della proposta progettuale.

 

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