1. I mercatini delle pulci possono essere realizzati su iniziativa del Comune o di altro soggetto terzo. Le relative funzioni, eventualmente, possono essere affidate ad altro soggetto pubblico o privato. Compete comunque al Comune:
a) il rilascio del tesserino identificativo dell’hobbista e l’annotazione sul tesserino delle singole partecipazioni dell’hobbista ai mercatini delle pulci;
b) lo svolgimento dell’attività di controllo e la relativa attività sanzionatoria.
2. I mercatini delle pulci possono essere realizzati su aree pubbliche come definite all’articolo 3, comma 1, lettera l), della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12 e successive modifiche e su aree private in disponibilità del Comune.
3. L’assegnazione dei posteggi del mercatino delle pulci avviene secondo i criteri fissati dalla Giunta comunale, senza il riconoscimento di priorità ottenute per la partecipazione a edizioni precedenti e comunque assicurando in misura prevalente un’attribuzione agli hobbisti residenti nel territorio provinciale che ne facciano domanda.
4. Gli hobbisti devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 8 della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12 e successive modifiche e devono munirsi di un tesserino identificativo di cui al comma 1, lettera a), contenente le generalità, la foto e appositi spazi per le annotazioni delle presenze ai mercatini delle pulci. Il tesserino è rilasciato dal Comune di residenza qualora trattasi di un richiedente residente nella Provincia di Bolzano o dal Comune dove si svolge il primo mercatino a cui il richiedente intende partecipare, se proveniente dalla Provincia di Trento o altra Regione italiana e per i residenti in altri Stati EU o extra EU.
5. Il tesserino identificativo il cui rilascio è soggetto ad imposta di bollo non è cedibile o trasferibile e ha una validità di quattro anni dal momento del rilascio.
6. Il tesserino identificativo abilita gli hobbisti alla partecipazione ai mercatini delle pulci per massimo diciotto (18) giornate nell’anno solare. La partecipazione protratta per massimo tre giorni, purché consecutivi, al medesimo mercatino delle pulci, equivale ad una sola giornata.
7. Nell‘esercizio dell‘attività l‘hobbista non può farsi sostituire da altri soggetti.
8. Il comune è tenuto nel momento dell’occupazione del posteggio ad annotare sul tesserino identificativo la partecipazione dell’hobbista al rispettivo mercatino delle pulci.
9. L’esercizio dell’attività di vendita/baratto svolta nei mercatini delle pulci è soggetto al rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario, di sicurezza e fiscali vigenti.
10. Come disposto dall’articolo 23, comma 6, della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, è comunque vietato vendere, barattare ed esporre armi, esplosivi e oggetti preziosi.
11. Presso il Consorzio dei Comuni è istituita una apposita banca dati, con il fine di censire le relative partecipazioni dei singoli hobbisti ai mercatini delle pulci che si svolgono nel territorio provinciale.