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Delibera 4 giugno 2024, n. 435
Indirizzi generali per lo svolgimento dell’attività di vendita effettuata nei mercatini delle pulci

INDIRIZZI GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI VENDITA EFFETTUATA NEI MERCATINI DELLE PULCI

Art. 1
Oggetto

1. La presente deliberazione disciplina l’attività di vendita effettuata nei mercatini delle pulci siti in provincia di Bolzano, determinandone gli indirizzi generali di svolgimento, come previsto dall’articolo 21, comma 2, della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12.

Art. 2
Definizioni

1. Per attività di vendita effettuata nei mercatini delle pulci, si intende l’attività di vendita svolta da operatori non professionali del commercio, detti hobbisti.

2. Gli hobbisti, sono operatori non professionali del commercio, non in possesso del titolo abilitativo all’attività commerciale come definita all’articolo 1, comma 2, della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12 e successive modifiche, che vendono o barattano in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore, non appositamente acquistate, anche usate, appartenenti al settore merceologico “non alimentare”, compresi gli oggetti di produzione propria che presentano caratteri tipici dell’artigianato, per la realizzazione dei quali è sufficiente una comune capacità progettuale ed esecutiva, assemblati anche in loco.

3. Non rientrano nella definizione di hobbisti di cui all’articolo 2, comma 2, dei presenti indirizzi generali:

a) gli artigiani di cui alla legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1 e successive modifiche;

b) chi vende ed espone per la vendita le proprie opere d’arte, nonché dell’ingegno a carattere creativo, comprese le pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;

c) associazioni e soggetti del cosiddetto terzo settore che effettuano attività di vendita.

Art. 3
Disciplina dei mercatini delle pulci

1. I mercatini delle pulci possono essere realizzati su iniziativa del Comune o di altro soggetto terzo. Le relative funzioni, eventualmente, possono essere affidate ad altro soggetto pubblico o privato. Compete comunque al Comune:

a) il rilascio del tesserino identificativo dell’hobbista e l’annotazione sul tesserino delle singole partecipazioni dell’hobbista ai mercatini delle pulci;

b) lo svolgimento dell’attività di controllo e la relativa attività sanzionatoria.

2. I mercatini delle pulci possono essere realizzati su aree pubbliche come definite all’articolo 3, comma 1, lettera l), della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12 e successive modifiche e su aree private in disponibilità del Comune.

3. L’assegnazione dei posteggi del mercatino delle pulci avviene secondo i criteri fissati dalla Giunta comunale, senza il riconoscimento di priorità ottenute per la partecipazione a edizioni precedenti e comunque assicurando in misura prevalente un’attribuzione agli hobbisti residenti nel territorio provinciale che ne facciano domanda.

4. Gli hobbisti devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 8 della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12 e successive modifiche e devono munirsi di un tesserino identificativo di cui al comma 1, lettera a), contenente le generalità, la foto e appositi spazi per le annotazioni delle presenze ai mercatini delle pulci. Il tesserino è rilasciato dal Comune di residenza qualora trattasi di un richiedente residente nella Provincia di Bolzano o dal Comune dove si svolge il primo mercatino a cui il richiedente intende partecipare, se proveniente dalla Provincia di Trento o altra Regione italiana e per i residenti in altri Stati EU o extra EU.

5. Il tesserino identificativo il cui rilascio è soggetto ad imposta di bollo non è cedibile o trasferibile e ha una validità di quattro anni dal momento del rilascio.

6. Il tesserino identificativo abilita gli hobbisti alla partecipazione ai mercatini delle pulci per massimo diciotto (18) giornate nell’anno solare. La partecipazione protratta per massimo tre giorni, purché consecutivi, al medesimo mercatino delle pulci, equivale ad una sola giornata.

7. Nell‘esercizio dell‘attività l‘hobbista non può farsi sostituire da altri soggetti.

8. Il comune è tenuto nel momento dell’occupazione del posteggio ad annotare sul tesserino identificativo la partecipazione dell’hobbista al rispettivo mercatino delle pulci.

9. L’esercizio dell’attività di vendita/baratto svolta nei mercatini delle pulci è soggetto al rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario, di sicurezza e fiscali vigenti.

10. Come disposto dall’articolo 23, comma 6, della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, è comunque vietato vendere, barattare ed esporre armi, esplosivi e oggetti preziosi.

11. Presso il Consorzio dei Comuni è istituita una apposita banca dati, con il fine di censire le relative partecipazioni dei singoli hobbisti ai mercatini delle pulci che si svolgono nel territorio provinciale.

Art. 4
Disposizioni transitorie e finali

1. Per l’attività di vendita effettuata nei mercatini delle pulci, i Comuni individuano le fattispecie di violazione e le relative sanzioni amministrative. Per quanto non previsto dai presenti indirizzi generali i Comuni possono – in base alle esigenze e particolarità presenti a livello locale – adottare apposite disposizioni di integrazione ed attuazione.

2. I Comuni possono limitare la partecipazione ai mercatini delle pulci ai soli hobbisti di cui all’articolo 2 che vendono o barattano in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore, non appositamente acquistate, anche usate, appartenenti al settore merceologico “non alimentare” oppure ai soli hobbisti di cui all’articolo 2 che vendono o barattano in modo saltuario ed occasionale gli oggetti di produzione propria che presentano caratteri tipici dell’artigianato, per la realizzazione dei quali è sufficiente una comune capacità progettuale ed esecutiva, assemblati anche in loco.

3. I Comuni adeguano le proprie disposizioni in materia di mercatini delle pulci eventualmente sussistenti alle disposizioni qui previste entro centottanta (180) giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della presente deliberazione.

4. La vendita in forma hobbistica è consentita ai sensi delle presenti disposizioni anche in occasione dei cosiddetti “Mercatini di Natale” e simili, disciplinati da appositi regolamenti comunali, laddove il Comune decida di riservare agli hobbisti posteggi dedicati.

 

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