1. Le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 1 non trovano applicazione per le seguenti tipologie di apparecchi di refrigerazione:
a) saladette;
b) apparecchi di refrigerazione per alimenti vivi;
c) apparecchi di refrigerazione ad angolo;
d) frigoriferi cantina e minibar;
e) altre tipologie non espressamente riportate all’articolo 3, comma 1.