(1) Il comma 1 dell’articolo 8 della legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, è così sostituito:
“1. Tutti gli strumenti di democrazia diretta ai sensi dell’articolo 2, commi da 2 a 4, possono essere avviati con 13.000 firme di cittadine e cittadini iscritti nelle liste elettorali di un Comune della provincia di Bolzano e che abbiano il diritto di voto per l’elezione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano. L’elettrice/L’elettore appone la propria firma su un foglio vidimato contenente la dichiarazione da cui risulta che le/gli è stato esibito il progetto di legge oggetto del referendum e accanto alla stessa indica per esteso nome, cognome, luogo e data di nascita e il Comune nelle cui liste elettorali è iscritta/o. La raccolta delle firme deve essere effettuata entro sei mesi dal ricevimento della comunicazione sull’ammissibilità del referendum.”
(2) Nella lettera c) del comma 2 dell’articolo 8 della legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, le parole: “nelle cui liste elettorali è iscritta/iscritto l’elettrice/elettore” sono sostituite dalle parole: “in cui esercitano tali funzioni”.
(3) Nel comma 4 dell’articolo 8 della legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, le parole: “in tutti gli uffici, servizi e sportelli provvisti di funzionari” sono sostituite dalle parole: “in un numero di uffici, servizi e sportelli provvisti di funzionari adeguato all’utenza”.
(4) Nel comma 5 dell’articolo 8 della legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, le parole: “ripartizione provinciale Servizi centrali” sono sostituite dalle parole: “struttura provinciale competente in materia elettorale”.