(1) Dopo l’articolo 24 della legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, è inserito il seguente articolo:
„Art. 24-bis (Organismo di raccordo con l’ufficio per la formazione politica e la partecipazione)
1. Al fine di garantire l’indipendenza e l’equilibrio politici dell’ufficio per la formazione politica e la partecipazione, è istituito presso l’ufficio di presidenza del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano un organismo di raccordo quale unità organizzativa autonoma.
2. L’organismo di raccordo con l’ufficio per la formazione politica e la partecipazione svolge le seguenti funzioni:
a) funge da punto di contatto e interfaccia nei rapporti fra l’ufficio per la formazione politica e la partecipazione e gli organi, i gruppi consiliari, le consigliere e i consiglieri nonché gli organismi di garanzia insediati presso il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano;
b) monitora l’indipendenza e l’equilibrio politico dell’ufficio per la formazione politica e la partecipazione, ai sensi dell’articolo 24, comma 4;
c) esprime pareri e raccomandazioni in merito al piano di attività dell’ufficio per la formazione politica e la partecipazione;
d) svolge, su disposizione dell’ufficio di presidenza, l’attività di controllo del rispetto delle convenzioni stipulate e delle disposizioni attuative emanate con delibera dell’ufficio di presidenza ai sensi dell’articolo 17, comma 3, e dell’articolo 24, comma 6;
e) svolge attività di informazione mirata su temi politicamente sensibili o di interesse generale;
f) svolge attività didattiche sui temi di cui all’articolo 24, comma 2, lettera f).
3. L’organismo di raccordo opera secondo le direttive dell’ufficio di presidenza del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano ed è tenuto in ogni caso a garantire l’indipendenza e l’equilibrio politico dell’ufficio per la formazione politica e la partecipazione. Per l’adempimento dei suoi compiti, l’organismo di raccordo può avvalersi degli uffici del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano e, per quanto riguarda le funzioni di cui all’articolo 24, comma 2, lettere f) e g), anche dell’ufficio per la formazione politica e la partecipazione. Nell’ambito delle sue attività si consulta con l’ufficio di presidenza del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano e lo tiene costantemente informato, sia sulle attività dell’ufficio per la formazione politica e la partecipazione che sulle proprie, in particolare per quanto riguarda le funzioni di cui al comma 2, lettere a), b) ed e). Per quanto concerne la funzione di cui al comma 2, lettera f), l’organismo di raccordo può sottoporre all’ufficio di presidenza proposte concrete o ricevere da quest’ultimo direttive al riguardo; sia le proposte che le direttive devono essere approvate all’unanimità.
4. L’organismo di raccordo con l’ufficio per la formazione politica e la partecipazione ha nel proprio organico una/un dipendente in servizio o in posizione di comando presso il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano.”