(1) Le lettere g) ed m) dell’articolo 15 del capo I.C delle “Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention” del 31 luglio 2021, WHC.21/01 (linee guida operative per l’attuazione della Convenzione sul Patrimonio mondiale UNESCO), di seguito “linee guida operative”, prevedono l’istituzione o lo sviluppo di centri statali o regionali di formazione nel campo della protezione, conservazione e valorizzazione del Patrimonio mondiale, la promozione della ricerca scientifica in questo campo e il ricorso a programmi educativi e informativi per accrescere il livello di apprezzamento e il rispetto del Patrimonio culturale e naturale.
(2) La lettera d) dell’articolo 13 della Convenzione per la salvaguardia del Patrimonio culturale immateriale prevede la creazione di centri di documentazione per il patrimonio culturale immateriale e la facilitazione dell’accesso agli stessi.
(3) La ripartizione supporta i centri visita di cui ai commi 1 e 2 presenti nel territorio provinciale nell’elaborazione dei contenuti delle attività dirette a presentare, valorizzare, formare e informare sui siti e sugli elementi oggetto dei riconoscimenti UNESCO di cui alla presente legge.