(1) Con la decisione del World Heritage Committee WHC-09/33.COM/20 del 26 giugno 2009 le Dolomiti sono state iscritte nella Lista del Patrimonio mondiale dell’UNESCO.
(2) La presente legge persegue, per il Patrimonio mondiale Dolomiti UNESCO, le seguenti finalità:
- preservarne l’eccezionale valore universale e l’integrità;
- promuovere la consapevolezza di tale valore e il senso di responsabilità individuale nella popolazione;
- adottare una strategia volta a conferire alle Dolomiti una funzione nella vita pubblica e a integrare la loro tutela nella pianificazione territoriale;
- coordinare e interconnettere le attività della Provincia, anche in collaborazione con le altre Regioni e Province che condividono il sito del Patrimonio naturale.
(3) Le finalità di cui al comma 2 saranno conseguite attraverso le seguenti misure:
- attuazione della “Strategia complessiva di gestione” per le Dolomiti Patrimonio mondiale UNESCO, adottata con deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2016, n. 60;
- elaborazione di studi e ricerche, anche a livello interregionale;
- tutela e valorizzazione delle “invarianti”, ovvero degli elementi territoriali che costituiscono le caratteristiche distintive dell’ambiente e dell’identità territoriale delle Dolomiti Patrimonio mondiale UNESCO.
(4) La Provincia è socio fondatore della Fondazione senza scopo di lucro “Dolomiti-Dolomiten-Dolomites-Dolomitis UNESCO”, di seguito “Fondazione Dolomiti UNESCO”, istituita a seguito del riconoscimento delle Dolomiti quale bene naturale del Patrimonio mondiale dell’UNESCO e il cui scopo è la conservazione, la comunicazione e la valorizzazione di tale Patrimonio mondiale.
(5) Lo Statuto della Fondazione Dolomiti UNESCO è approvato dalla Giunta provinciale.
(6) La ripartizione collabora con il Segretariato della Fondazione Dolomiti UNESCO, con le amministrazioni regionali e provinciali territorialmente competenti per il sito del Patrimonio mondiale e con le reti funzionali costituite dalla Fondazione stessa, conformemente a quanto previsto dallo statuto della medesima Fondazione, approvato con deliberazione della Giunta provinciale 20 gennaio 2015, n. 56.
(7) Nel caso di piani o progetti che potrebbero pregiudicare l’integrità o l’eccezionale valore universale del Patrimonio mondiale Dolomiti UNESCO, la ripartizione, d’intesa con l’assessore/assessora provinciale, può richiedere alla Fondazione Dolomiti UNESCO la valutazione dell’impatto sul sito del Patrimonio mondiale, come previsto dall’articolo 118-bis, capo II.F, delle linee guida operative e dalla lettera k) del terzo comma dell’articolo 2 dello statuto della medesima Fondazione.
(8) La Giunta provinciale impegna a favore della Fondazione Dolomiti UNESCO la quota dei conferimenti annuali al fondo di gestione della stessa dovuta dalla Provincia, in qualità di socio fondatore, ai sensi dell’articolo 3 dello statuto della Fondazione.
(9) La Giunta provinciale autorizza la ripartizione a mettere gratuitamente a disposizione della Fondazione Dolomiti UNESCO locali, attrezzature e arredamenti.
(10) Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 8, quantificati in 125.000,00 euro per l’anno 2023, in 125.000,00 euro per l’anno 2024 e in 125.000,00 euro per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2023-2025. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.