(1) La Giunta provinciale nomina, per la durata della legislatura e su proposta dell’assessore/assessora provinciale competente, una Consulta per i beni culturali per gli ambiti dei beni architettonici ed artistici, archeologici e archivistici, che funge da organo consultivo per l’indirizzo strategico da seguire nella conservazione, tutela e cura dei beni culturali.
(2) Su richiesta dell’assessora/assessore provinciale competente, la Consulta per i beni culturali esprime pareri ai sensi delle disposizioni della presente legge e del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché sui ricorsi gerarchici.
(3) La Consulta per i beni culturali è costituita da dieci membri, ovvero dall’assessora/assessore provinciale competente e da vari esperti ed esperte in materia di architettura, storia dell’arte, arte, archeologia, etnologia europea, scienze storiche, biblioteconomia, bibliografia e scienze archivistiche; i membri esperti sono designati come segue:
- un membro su proposta dell'ordine degli architetti della provincia di Bolzano;
- un membro su proposta della Curia vescovile della diocesi di Bolzano-Bressanone;
- un membro su proposta della ripartizione provinciale competente in materia di natura, paesaggio e sviluppo del territorio;
- un membro su proposta dell'Azienda Musei provinciali;
- un membro su proposta delle confederazioni e associazioni per la tutela dei beni naturali, delle tradizioni locali e dei beni culturali;
- un membro su proposta del Consiglio dei Comuni;
- un membro su proposta dell’Unione agricoltori e coltivatori diretti sudtirolesi;
- un membro, in qualità di vicepresidente, individuato dalla Giunta provinciale, con comprovate competenze in materia di beni culturali e la cui sede di lavoro sia al di fuori della provincia di Bolzano,
- un membro su proposta dell’associazione economica più rappresentativa delle associazioni di categoria del settore dei beni culturali.
(4) L’assessora/assessore provinciale competente presiede la Consulta per i beni culturali, ad esclusione dei casi in cui essa esprime pareri sui ricorsi gerarchici. In tali casi l’assessora/assessore provinciale si astiene dal prendere parte alla discussione e alla votazione e la presidenza della Consulta è assunta dalla/dal vicepresidente.
(5) La Consulta per i beni culturali può anche suddividersi in sottocommissioni, nominate dalla Giunta provinciale su proposta dell’assessora/assessore provinciale competente, e convocare all’occorrenza ulteriori specialisti e specialiste esterni o rappresentanti di organizzazioni, categorie o enti di settore.
(6) La Consulta per i beni culturali propone i soggetti vincitori di premi e riconoscimenti per la tutela dei beni culturali.
(7) Su richiesta del Comune, la Consulta per i beni culturali può esprimere un parere non vincolante in merito alla demolizione di edifici soggetti a tutela degli insiemi.
(8) La Consulta per i beni culturali si riunisce almeno tre volte l’anno e le sue sedute sono pubbliche.
(9) La/Il Soprintendente partecipa alle sedute della Consulta per i beni culturali senza diritto di voto.
(10) Ai membri, alla segretaria/al segretario della Consulta per i beni culturali e delle sottocommissioni sono corrisposti, se spettanti, i gettoni di presenza e i rimborsi per le trasferte previsti dalle disposizioni provinciali vigenti in materia.