(1) Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 16 marzo 2018, n. 4, è inserito il seguente comma:
“1-bis Per il raggiungimento degli obiettivi e l’attuazione delle misure e attività di cui al comma 1 la Provincia autonoma di Bolzano può stipulare convenzioni o accordi anche con altre pubbliche amministrazioni, enti, aziende speciali, società partecipate dalla Provincia, università, istituti di ricerca, associazioni o federazioni.”
(2) Il comma 4 dell’articolo 7 della legge provinciale 16 marzo 2018, n. 4, è così sostituito:
“4. Il piano del Parco nazionale ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse nonché di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti. Limitatamente alle parti del territorio comunale ricadenti nel Parco, il piano del Parco definisce la cornice per i piani comunali per il territorio e il paesaggio. Per gli edifici esistenti, le aree urbane consolidate e le aree specificamente destinate all’insediamento si applica la disciplina integrativa e di dettaglio dei piani comunali per il territorio e il paesaggio, che nel territorio del Parco nazionale definiscono, delimitano e disciplinano i contenuti di cui all’articolo 47 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9.”
(3) Il comma 5 dell’articolo 7 della legge provinciale 16 marzo 2018, n. 4, è così sostituito:
“5. Per gli edifici esistenti, le aree urbane consolidate e le aree specificamente destinate all’insediamento, il piano comunale per il territorio e il paesaggio è predisposto in conformità agli indirizzi stabiliti dal piano del Parco al fine di conseguire gli obiettivi di tutela previsti. A tal fine l’Ufficio provinciale per il Parco nazionale dello Stelvio interviene nel procedimento di adozione del piano comunale per il territorio e il paesaggio o delle sue varianti. In sede di approvazione del piano comunale per il territorio e il paesaggio, la Giunta provinciale può apportare le modifiche necessarie ad assicurarne la coerenza con gli indirizzi del piano del Parco.”
(4) Il secondo periodo del comma 6 dell’articolo 7 della legge provinciale 16 marzo 2018, n. 4, e successive modifiche, è così sostituito: “Fino all'approvazione del Piano o se esso non individua queste disposizioni, si applicano le disposizioni provinciali di settore, in quanto compatibili con gli obiettivi di tutela del parco come definiti nelle linee guida e negli indirizzi del Comitato di coordinamento e indirizzo, di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, e successive modifiche.”
(4) Nel comma 7 dell’articolo 7 della legge provinciale 16 marzo 2018, n. 4, dopo le parole: “con cadenza” è inserita la parola: “almeno”.
(6) Nel testo tedesco della rubrica del capo IV della legge provinciale 16 marzo 2018, n. 4, la parola: “Ermächtigungen” è sostituita dalla parola: “Genehmigungen”.
(7) Nel comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale 16 marzo 2018, n. 4, le parole: “Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti e opere all’interno del parco è sottoposto” sono sostituite dalle parole: “Le concessioni o autorizzazioni e le segnalazioni o comunicazioni comunque denominate, relative ad interventi, impianti e opere all’interno del Parco, sono sottoposte”.
(8) Il comma 2 dell'articolo 10 della legge provinciale 16 marzo 2018, n. 4, è così sostituito:
"2. Se la normativa provinciale prevede già un procedimento di approvazione per gli interventi, progetti o piani, il nulla osta è rilasciato nell'ambito di tale procedimento. Non è richiesto alcun nulla osta per le modifiche ai piani comunali per il territorio e il paesaggio all'interno delle zone D del Piano del Parco."
(9) Nel testo tedesco del comma 4 dell’articolo 10 della legge provinciale 16 marzo 2018, n. 4, la parola: “Ermächtigungen” è sostituita dalla parola: “Genehmigungen”.
(10) Il comma 5 dell’articolo 10 della legge provinciale 16 marzo 2018, n. 4, è così sostituito:
“5. In presenza di un piano del Parco e di un regolamento del Parco approvati e vigenti, le cui previsioni sono sovraordinate ai piani comunali per il territorio e il paesaggio, se non diversamente previsto dal regolamento del Parco, il nulla osta per gli interventi edilizi nelle zone D del piano del Parco è rilasciato dalla sindaca o dal sindaco, che ne dà contestuale comunicazione all’Ufficio provinciale per il Parco nazionale dello Stelvio. Ove ammissibili in base al piano e al regolamento del Parco e fatte salve le prescrizioni più restrittive in essi contenuti, in tutte le zone del Parco nazionale non sono soggetti a rilascio di nulla osta gli interventi di cui all’articolo 62, comma 1, lettere a) e b), e all’articolo 71 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche.”
(11) Il testo tedesco della rubrica dell’articolo 11 della legge provinciale 16 marzo 2018, n. 4, è così sostituita: “Genehmigungen”.
(12) Nel testo tedesco del comma 1 dell’articolo 11 della legge provinciale 16 marzo 2018, n. 4, la parola: “ermächtigt” è sostituita dalla parola: “genehmigt”.
(13) Nel testo tedesco del comma 2 dell’articolo 12 della legge provinciale 16 marzo 2018, n. 4, la parola: “Vereinen” è sostituita dalla parola: “Organisationen”.
(14) Nel comma 5 dell’articolo 12 della legge provinciale 16 marzo 2018, n. 4, dopo le parole: “Per l’esecuzione di” sono inserite le seguenti parole: “misure o”.