(1) Alla copertura delle maggiori spese per complessive lire 418.903 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1995, derivanti dagli articoli l, 6 e 7 della presente legge e non compensate da minori spese, si provvede:
- per lire 331.260,7 milioni con il maggior avanzo dell'esercizio finanziario' 1994, accertato nel rendiconto generale;
- per lire 87.642,3 milioni con una corrispondente quota delle maggiori entrate iscritte nel bilancio di previsione con la legge di assestamento.
(2) Alla copertura dell'onere di lire 320 milioni relativo alle annualità a carico del biennio 1996-1997 del limite d'impegno autorizzato dall'articolo l, tabella A, n. 52, si provvede con le disponibilità di bilancio per lo stesso biennio, derivanti dal mancato impegno della spesa autorizzata dall'articolo l, tabella A, n. 117, della legge provinciale 28 gennaio 1993, n. 2.
(3) Alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 7 per complessive lire 40.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1996, si provvede mediante utilizzo di una corrispondente quota dello stanziamento previsto per il biennio 1996-1997 alla sezione 10, settore 10.2., lettera b.l, del bilancio triennale 1995-1997 della Provincia.