(1) Dopo il comma 7 dell'articolo 22 della legge provinciale 13 agosto 1933, n. 33 è aggiunto il seguente comma:
"3. La Giunta provinciale rimborsa agli enti ed istituzioni pubbliche, competenti per la gestione delle case di riposo e/o centri di degenza, le spese, preventivamente autorizzate dalla Giunta medesima, sostenute per l'acquisto delle apparecchiature, attrezzature, arredamenti ed altri beni mobili ad uso sanitario, necessari per l'assistenza sanitaria ai lungodegenti. Con propria deliberazione la Giunta provinciale determina le apparecchiature, le attrezzature, gli arredamenti e gli altri beni mobili ad uso sanitario, finanziabili, nonché i relativi importi massimi delle spese rimborsabili."