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a) Legge provinciale 10 agosto 1995, n. 171)
Disposizioni finanziarie in connessione con l' assestamento del bilancio di previsione della Provincia per l' anno finanziario 1995 e per il triennio 1995-1997

1)
Pubblicato nel supplemento ordinario 3 al B.U. 22 agosto 1995, n. 38.

Art. 1 (Modifica delle autorizzazioni di spesa per l'anno finanziario 1995)

(1) Le autorizzazioni di spesa per r anno finanziario 1995, per l'applicazione della legislazione vigente, sono modificate per gli importi indicati nell'annessa tabella A.

Art. 2 (Aumento dell'importo delle borse di studio)

(1) Il comma 5 dell'articolo 6 della legge provinciale 8 agosto 1991, n. 23 è sostituito dal seguente:

"5. L'importo massimo delle borse di studio è fissato in lire 9.700.000 annue, elevato a lire 12.700.000 per studenti con prole a carico. L'importo della borsa di studio può essere scaglionato in considerazione delle condizioni economiche. Detti importi possono essere annualmente aggiornati dalla Giunta provinciale entro il limite massimo delle variazioni in aumento del costo della vita, secondo l'indice rilevato dall'ISTAT."

Art. 3 (Applicazione della legge provinciale 1 ° novembre 1993, n. 20, concernente "Norme per l'esecuzione di lavori pubblici")

(1) Fino al 1° gennaio 1997 le disposizioni dell'articolo 12, comma 9, e dell'articolo 13, commi 9 e 10, della legge provinciale 10 novembre 1993, n. 20, concernenti l'esclusione automatica di offerte anormalmente basse, si applicano anche agli appalti di lavori pubblici soggetti per il loro importo alle norme comunitarie in materia.

Art. 4 (Modifica alla legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 57, in materia di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi)

(1) L'articolo 8/bis della legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 57, inserito dall'articolo 17, comma 3, della legge provinciale 13 marzo 1995, n. 5, è sostituito dal seguente:

"Art. 8/bis

1. A partire dall'anno 1996 i comuni e i gestori di impianti di raccolta e di smaltimento versano annualmente alla Provincia di Bolzano un importo per la parziale copertura delle spese per la realizzazione di discariche ed impianti di recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali assimilabili agli urbani. La base di calcolo per la determinazione di tale importo è costituita dalla spesa sostenuta dalla Provincia, a partire dall'anno 1985, per la realizzazione di tali opere.

2. I criteri e le modalità per il calcolo ed il versamento dell'importo di cui al comma l sono determinati con delibera della Giunta provinciale, in ragione dei quantitativi di rifiuti conferiti nell'anno precedente ed in rapporto all'impatto ambientale dei vari tipi di impianti. L'importo annuo non può essere inferiore all'1% e superiore al 2,5% della spesa complessiva di cui al comma 1.

3. L'importo dovuto per ciascun comune è determinato annualmente dalla Giunta provinciale, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al comma 2.

4. Gli importi versati dai comuni e dai gestori di impianti sono destinati al finanziamento degli interventi previsti dal piano di gestione dei rifiuti.

5. Qualora un comune non provveda a versare l'importo dovuto entro il termine prestabilito, esso verrà dedotto nell'anno successivo dalle somme attribuite al comune stesso ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6."

Art. 5 (Modifiche alla legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, in materia di servizi di trasporto pubblico di persone)

(1) La lettera a) del comma 2 dell'articolo 13 della legge provinciale. 2 dicembre 1985, n. 16, da ultimo modificato dall'articolo 8, comma l, della legge provinciale 23 ottobre 1991, n. 28, è sostituita dalla seguente:

"a) tariffe ordinarie: si applicano agli utenti che acquistano titoli di viaggio al portatore."

(2) Il comma 1 dell'articolo 14 della legge provinciale n. 16/1985, da ultimo sostituito dall'articolo 9 della legge provinciale n. 28/1991, è sostituito dal seguente:

"1. A favore delle imprese di trasporto e dell'Ente Ferrovie dello Stato, limitatamente agli accordi di cui al comma 4 dell'articolo 3, sono disposti annualmente contributi in conto esercizio, finalizzati a compensare le obbligazioni tariffarie da loro assunte. Tali contributi devono essere calcolati in modo da assicurare al concessionario, per i viaggiatori trasportati a tariffa preferenziale e speciale, un introito complessivo corrispondente a quello derivante dall'applicazione delle tariffe ordinarie. Per gli impianti fissi la tariffa ordinaria considerata ai fini della determinazione del contributo è la minore tra quella calcolata con riferimento al comma 3 dell'articolo l e quella effettivamente applicata sull'impianto."

Art. 6 (Contributi per piste ciclabili intercomunali)  delibera sentenza

(1) Con regolamento di esecuzione sono individuati gli enti, ai quali possono essere delegate le funzioni riguardanti la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione delle piste ciclabili e degli itinerari ciclopedonali sovracomunali, fatta salva la facoltà della Provincia di svolgere in autonomia tali funzioni.

Il regolamento di esecuzione può inoltre stabilire:

  1. le direttive per lo svolgimento delle suddette funzioni e i connessi compiti degli enti gestori nonché le modalità di coordinamento della Provincia;
  2. le caratteristiche e le modalità di utilizzo delle piste ciclabili e degli itinerari ciclopedonali sovracomunali nonché le caratteristiche delle strutture e dei servizi lungo le piste e gli itinerari;
  3. l’inserimento delle piste ciclabili e degli itinerari ciclopedonali sovracomunali nonché delle strutture connesse negli appositi strumenti di pianificazione provinciali e comunali;
  4. ulteriori disposizioni consequenziali all’attuazione del presente comma. 2)

(2) Gli enti gestori individuati dal regolamento di cui al comma 1 ricevono un finanziamento fino al 100 per cento della spesa ammessa per la progettazione, la realizzazione e la manutenzione straordinaria di piste ciclabili e itinerari ciclopedonali sovracomunali. L’entità del finanziamento viene stabilito annualmente in base all’accordo sulla finanza locale, fatte salve altre possibilità di finanziamento. La Giunta provinciale fissa i criteri di finanziamento. L’entità di contributo del 100 per cento può essere applicata anche retroattivamente alle domande di contributo presentate a partire dall’entrata in vigore dei criteri di cui sopra. 3)

(3) La manutenzione ordinaria delle piste ciclabili e degli itinerari ciclopedonali sovracomunali è sostenuta con assegnazioni correnti agli enti individuati dal regolamento di cui al comma 1. I mezzi finanziari necessari vengono messi a disposizione annualmente dal fondo per la finanza locale e le relative modalità di ripartizione sono fissate annualmente dall’accordo annuale sulla finanza locale.

(4)4)

(5) Per le finalità di cui al comma 3, la Giunta provinciale può autorizzare gli enti gestori individuati dal regolamento di cui al comma 1 ad avvalersi del Servizio Strade provinciale per la manutenzione, a condizione che essi si assumano le relative spese. Se i lavori di manutenzione sono eseguiti in economia da un cantiere stradale provinciale, gli enti gestori rimborsano alla Provincia solo le spese sostenute per l’acquisto dei materiali. 5)

massimeDelibera 17 ottobre 2023, n. 902 - Criteri per la concessione di contributi per la progettazione, la realizzazione e la manutenzione straordinaria di piste ciclabili e itinerari ciclopedonali sovracomunali
massimeDelibera N. 1999 del 06.06.2005 - Manutenzione delle piste ciclabili con i mezzi del Servizio Strade della Provincia autonoma di Bolzano
2)
L’art. 6, comma 1, è stato integrato dall’art. 20, comma 1 della L.P. 29 giugno 2023, n. 12.
3)
L’art. 6, comma 2, è stato così modificato dall’art. 13, comma 1, della L.P. 4 agosto 2023, n. 18.
4)
L’art. 6, comma 4, è stato abrogato dall’art. 20, comma 2, della L.P. 29 giugno 2023, n. 12.
5)
L'art 6 è stato prima integrato dall'art. 20 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12, successivamente modificato dall'art. 25 della L.P. 10 giugno 2008, n. 4, e dall'art. 15, comma 1, della L.P. 16 novembre 2017, n. 18, infine così sostituito dall'art. 12, comma 1, della L.P. 18 ottobre 2022, n. 13.

Art. 7 (Spese per la contrattazione del personale dei comparti dell'amministrazione provinciale e sanitario)

(1) In attesa dell'approvazione della legge provinciale di riforma dell'ordinamento del personale della Provincia in base ai principi desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421, è autorizzato lo stanziamento di lire 10 miliardi a carico degli esercizi finanziari 1995 e 1996, per il contratto del personale del comparto dell'amministrazione provinciale ai sensi della legge provinciale 13 marzo 1990, n. 6, relativo al periodo 1994-1996.

(2) Le spese destinate alla contrattazione del personale del comparto sanitario per gli anni 1994-1996, ai sensi della legge provinciale n. 6/1990, sono autorizzate in lire 30 miliardi a carico degli esercizi finanziari 1995 e 1996.

(3) Fino al perfezionamento dei previsti accordi sindacali, i corrispondenti stanziamenti. vengono iscritti su un apposito fondo istituito nello stato di previsione della spesa (capitolo 102130).

Art. 8 (Lungo degenti)

(1) Dopo il comma 7 dell'articolo 22 della legge provinciale 13 agosto 1933, n. 33 è aggiunto il seguente comma:

"3. La Giunta provinciale rimborsa agli enti ed istituzioni pubbliche, competenti per la gestione delle case di riposo e/o centri di degenza, le spese, preventivamente autorizzate dalla Giunta medesima, sostenute per l'acquisto delle apparecchiature, attrezzature, arredamenti ed altri beni mobili ad uso sanitario, necessari per l'assistenza sanitaria ai lungodegenti. Con propria deliberazione la Giunta provinciale determina le apparecchiature, le attrezzature, gli arredamenti e gli altri beni mobili ad uso sanitario, finanziabili, nonché i relativi importi massimi delle spese rimborsabili."

Art. 9 (Riapertura dei termini di cui alla legge provinciale 15 gennaio 1977, n. 2, concernente "Interventi nel settore socio-sanitario")

(1) Le domande di contributo ai sensi della legge provinciale 15 gennaio 1977, n. 2, a valere sugli stanziamenti iscritti nel bilancio 1995 in attuazione della presente legge, devono essere presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 10 (Modifica alla legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, concernente "Interventi finanziari della Provincia autonoma di Bolzano nel settore industriale")

(1) L'articolo 12 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25 è sostituito dal seguente:

"Art. 12 (Ecologia: acqua, aria, rumore)

1. Al fine di promuovere gli investimenti di natura ecologica e le relative misure accompagnatorie, la Provincia può concedere agevolazioni entro i limiti di cui alla vigente normativa comunitaria.

2. Dovrà essere presentato un piano tecnico dettagliato dal quale sia possibile desumere l'utilità dell'iniziativa ed i suoi effetti sull'ambiente.

3. L'agevolazione verrà liquidata sentiti gli uffici competenti dell'assessorato alla tutela dell'ambiente."

Art. 11 (Modifica alla legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, in materia di assistenza agli anziani)

(1) Dopo r articolo 40/ter della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, inserito dall'articolo della legge provinciale l luglio 1993, n. 10, è inserito il seguente articolo 40/quater:

"Art. 40/quater

1. Per contribuire alla risoluzione della situazione creatasi nel Comune di Bolzano a causa della grave mancanza di posti letto in case di riposo e centri di degenza, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere al Comune ed alla Comunità comprensoriale di Bolzano contributi in conto corrente per la copertura totale o parziale della maggiore spesa derivante dal trasferimento in altra struttura degli ospiti delle' case di riposo in corso di ristrutturazione.

2. I contributi saranno erogati su domanda da parte del Comune e della Comunità comprensoriale secondo criteri e modalità fissati con deliberazione della Giunta provinciale."

Art. 12 (Contribuzione economica per l'uso. di alloggi messi a disposizione di soggetti portatori di handicap)

(1) In deroga a quanto previsto dall'articolo l, commi 6 e 7, della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, modificato dalle leggi provinciali 7 novembre 1988, n. 42 e 14 dicembre 1988, n. 56, per l'uso di alloggi messi a disposizione dall'ente gestore dei servizi sociali o dall'ente convenzionato, è richiesto il pagamento di un canone mensile di importo pari al canone sociale in vigore per gli alloggi dell'Istituto provinciale per l'edilizia abitativa agevolata; a questo si aggiungono le spese condominiali. Per quanto riguarda le forme abitative aperte, quali le comunità alloggio per malati psichici, gli alloggi di addestramento e forme analoghe, è richiesto dall'utente, in deroga alle disposizioni della legge provinciale n. 20/1983, e successive modifiche ed integrazioni, la compartecipazione alle spese per assistenza, vitto e alloggio, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 7 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13. A tale fme vengono determinate, con deliberazione della Giunta provinciale, le relative tariffe nonché i criteri e le modalità di pagamento.

Art. 13 (Rendiconti degli enti strumentali)

(1) L A decorrere dall'anno finanziario 1995 gli enti, istituti e aziende autonome dipendenti dalla Provincia devono deliberare il rendiconto e trasmetterlo alla Giunta provinciale, per l'approvazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo, anche in deroga ai diversi termini eventualmente stabiliti dalle rispettive leggi di ordinamento.

Art. 14 (Modifica alla legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53, concernente "Sperimentazione agraria e forestale é servizio fitopatologico")

(1) Dopo il comma 4 dell'articolo 5 della legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53 è inserito il seguente comma 4/bis:

"4/bis La costruzione di edifici ed i lavori di manutenzione straordinaria vengono eseguiti di norma dall'ufficio competente della Ripartizione provinciale edilizia e servizio tecnico. In caso di necessità detti lavori possono anche essere eseguiti in amministrazione diretta dal centro ed in tal caso il consiglio dì amministrazione può nominare un direttore dei lavori."

Art. 15 (Modifiche alla legge provinciale 28 agosto 1976, n. 39, concernente la realizzazione di impianti depurativi per il trattamento delle acque di rifiuto)

(1) Dopo l'articolo 7 della legge provinciale 28 agosto 1976, n. 39 è inserito il seguente articolo 7/bis:

"Art. 7/bis

l. In alternativa al contributo di cui all'articolo 2, comma l, lettere b) e c), ai comuni, loro consorzi e alle comunità comprensoriali nonché alle aziende speciali ed alle società di capitale a prevalente partecipazione pubblica, che intendono appaltare il servizio di trattamento delle acque di rifiuto e dei relativi collettori principali, compresa l'esecuzione dei lavori di costruzione dei relativi impianti o la fornitura degli stessi, la Provincia può concedere un contributo pari al 60% limitatamente ai costi per l'esecuzione dei lavori o la fornitura degli impianti riconosciuti ammissibili dal comitato tecnico provinciale.

2. Previa presentazione del contratto .d'appalto, sul contributo viene liquidato il 50% dell'ammontare dello stesso.

3. La liquidazione a saldo è disposta dopo l'attivazione del servizio e previa attestazione da parte della Ripartizione provinciale ambiente e tutela del lavoro sul regolare svolgimento del servizio stesso."

(2) L'articolo 8 della legge provinciale n. 39/1976 è sostituito dal seguente:

"Art. 8

1. I contributi di cui all'articolo 2, comma l, lettere b) e c), nonché all'articolo 7/bis sono cumulabili con quelli concessi dallo Stato o con altre provvidenze provinciali e possono essere disposti nella misura massima pari alla differenza tra l'ammontare della spesa ritenuta ammissibile dalla Giunta provinciale e quello dei contributi già concessi."

Art. 16 (Modifiche alla legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 57, in materia di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi)

(1) L'articolo 6 della legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 57 è sostituito dal seguente:

"Art. 6

1. I contributi di cui all'articolo 2, comma l, lettere b) e c), nonché all'articolo 7/ter sono cumulabili con quelli concessi dallo Stato o con altre provvidenze provinciali e possono essere disposti nella misura massima pari alla differenza tra l'ammontare della spesa ritenuta ammissibile dalla Giunta provinciale e quello dei contributi già concessi."

2. Dopo l'articolo 7/bis della legge provinciale n. 57/1976, inserito dall'articolo l della legge provinciale 23 ottobre 1991, n. 29 e modificato dall'articolo 17 della legge provinciale 13 marzo 1995, n. 5, è inserito il seguente articolo 7/ter:

"Art. 7/ter

1. In alternativa al contributo di cui all'articolo 2, comma l, lettere b) e c), ai comuni, loro consorzi e alle comunità comprensoriali nonché alle aziende speciali ed alle società di capitale a prevalente partecipazione pubblica, che intendono appaltare il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi, compresa l'esecuzione dei lavori di costruzione dei relativi impianti o la fornitura degli stessi, la Provincia può concedere un contributo pari al 60% limitatamente ai costi per r esecuzione dei lavori o la fornitura degli impianti riconosciuti ammissibili dal comitato tecnico provinciale.

2. Previa presentazione del contratto d'appalto, sul contributo viene liquidato il 50% dell'ammontare dello stesso.

3. La liquidazione a saldo è disposta dopo l'attivazione del servizio e previa attestazione da parte della Ripartizione provinciale ambiente e tutela del lavoro sul regolare svolgimento del servizio stesso."

Art. 17 (Abolizione della tassa provinciale sulle concessioni non governative per affittacamere)

(1) A decorrere dal 10 gennaio 1996 non sono soggetti alla tassa provinciale sulle concessioni non governative di cui all'articolo 7 della legge provinciale 13 marzo 1995, n. 5 i provvedimenti amministrativi ed atti indicati al n. 33 della tariffa annessa alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14, come da ultimo modificata dalla legge regionale 23 maggio 1983, n. 6.

Art. 18 (Sospensione temporanea della vendita di alloggi dell'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata)

(1) Fino a nuova disciplina dei prezzi di cessione per gli alloggi dell'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata o della Provincia di cui alla legge provinciale 14 novembre 1988, n. 45, rimane sospesa la cessione in proprietà di tali alloggi.

(2) La sospensione non si applica agli alloggi che alla data di entrata in vigore della presente legge sono già stati offerti in cessione ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 45/1988 e per i quali gli assegnatari abbiano chiesto tempestivamente la cessione ed eventualmente la concessione delle agevolazioni edilizie provinciali per l'acquisto dell'alloggio. Sono altresì escluse dalle concessioni di agevolazioni edilizie provinciali per l'acquisto di alloggi le alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica effettuate nel territorio provinciale ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560.

Art. 19 (Abrogazione di norme)

(1) Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti norme:

  1. gli articoli 2, 6, 7 e 8 della legge provinciale 11 luglio 1972, n. 14, concernente "Servizi provinciali in economia e commissione consultiva per gli acquisti e le forniture";
  2. la legge provinciale 28 novembre 1973, n. 82, concernente "Modifiche ed integrazioni alla legge provinciale Il luglio 1972, n. 14, ed altre disposizioni in materia di contabilità";
  3. l'articolo 4 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, concernente «Interventi finanziari della Provincia autonoma di Bolzano nel settore industriale», e l'articolo 5 della medesima legge provinciale, così come sostituito dall'articolo 2 della legge provinciale 31 luglio 1987, n. 17.

Art. 20 (Copertura finanziaria)

(1) Alla copertura delle maggiori spese per complessive lire 418.903 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1995, derivanti dagli articoli l, 6 e 7 della presente legge e non compensate da minori spese, si provvede:

  1. per lire 331.260,7 milioni con il maggior avanzo dell'esercizio finanziario' 1994, accertato nel rendiconto generale;
  2. per lire 87.642,3 milioni con una corrispondente quota delle maggiori entrate iscritte nel bilancio di previsione con la legge di assestamento.

(2) Alla copertura dell'onere di lire 320 milioni relativo alle annualità a carico del biennio 1996-1997 del limite d'impegno autorizzato dall'articolo l, tabella A, n. 52, si provvede con le disponibilità di bilancio per lo stesso biennio, derivanti dal mancato impegno della spesa autorizzata dall'articolo l, tabella A, n. 117, della legge provinciale 28 gennaio 1993, n. 2.

(3) Alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 7 per complessive lire 40.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1996, si provvede mediante utilizzo di una corrispondente quota dello stanziamento previsto per il biennio 1996-1997 alla sezione 10, settore 10.2., lettera b.l, del bilancio triennale 1995-1997 della Provincia.

Art. 21 (Clausola d'urgenza)

(1) La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Tabella A 6)

 

6)
Omissisi
indice
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionA Partecipazioni provinciali
ActionActionB Tributi provinciali
ActionActionC Finanze locali
ActionActionD Bilancio provinciale
ActionActiona) Legge provinciale 10 agosto 1995, n. 17
ActionActionArt. 1 (Modifica delle autorizzazioni di spesa per l'anno finanziario 1995)
ActionActionArt. 2 (Aumento dell'importo delle borse di studio)
ActionActionArt. 3 (Applicazione della legge provinciale 1 ° novembre 1993, n. 20, concernente "Norme per l'esecuzione di lavori pubblici")
ActionActionArt. 4 (Modifica alla , in materia di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi)
ActionActionArt. 5 (Modifiche alla , in materia di servizi di trasporto pubblico di persone)
ActionActionArt. 6 (Contributi per piste ciclabili intercomunali)
ActionActionArt. 7 (Spese per la contrattazione del personale dei comparti dell'amministrazione provinciale e sanitario)
ActionActionArt. 8 (Lungo degenti)
ActionActionArt. 9 (Riapertura dei termini di cui alla , concernente "Interventi nel settore socio-sanitario")
ActionActionArt. 10 (Modifica alla , concernente "Interventi finanziari della Provincia autonoma di Bolzano nel settore industriale")
ActionActionArt. 11 (Modifica alla , in materia di assistenza agli anziani)
ActionActionArt. 12 (Contribuzione economica per l'uso. di alloggi messi a disposizione di soggetti portatori di handicap)
ActionActionArt. 13 (Rendiconti degli enti strumentali)
ActionActionArt. 14 (Modifica alla , concernente "Sperimentazione agraria e forestale é servizio fitopatologico")
ActionActionArt. 15 (Modifiche alla , concernente la realizzazione di impianti depurativi per il trattamento delle acque di rifiuto)
ActionActionArt. 16 (Modifiche alla , in materia di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi)
ActionActionArt. 17 (Abolizione della tassa provinciale sulle concessioni non governative per affittacamere)
ActionActionArt. 18 (Sospensione temporanea della vendita di alloggi dell'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata)
ActionActionArt. 19 (Abrogazione di norme)
ActionActionArt. 20 (Copertura finanziaria)
ActionActionArt. 21 (Clausola d'urgenza)
ActionActionTabella A
ActionActionb) Legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7
ActionActionc) Legge provinciale 20 dicembre 2006, n. 15
ActionActiond) Legge provinciale 20 dicembre 2006, n. 16
ActionActione) Legge provinciale del 19 luglio 2007, n. 4
ActionActionf) Legge provinciale del 19 luglio 2007, n. 5
ActionActiong) Legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 14
ActionActionh) Legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 15
ActionActioni) Legge provinciale 19 settembre 2008, n. 6
ActionActionj) Legge provinciale 9 ottobre 2008, n. 8
ActionActionk) Legge provinciale 9 aprile 2009 , n. 1
ActionActionl) Legge provinciale 9 aprile 2009 , n. 2
ActionActionm) Legge provinciale 16 ottobre 2009 , n. 7
ActionActionn) Legge provinciale22 dicembre 2009 , n. 11
ActionActiono) Legge provinciale 22 dicembre 2009 , n. 12
ActionActionp) Legge provinciale 13 ottobre 2010 , n. 12
ActionActionq) Legge provinciale 23 dicembre 2010 , n. 15
ActionActionr) Legge provinciale 23 dicembre 2010 , n. 16
ActionActions) Legge provinciale 15 novembre 2011, n. 13
ActionActiont) Legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15
ActionActionu) Legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 16
ActionActionv) Legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 18
ActionActionv) Legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22
ActionActionx) Legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 23
ActionActiony) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 12
ActionActionz) Legge provinciale 7 aprile 2014, n. 1
ActionActiona') Legge provinciale 7 aprile 2014, n. 2
ActionActionb') Legge provinciale 23 settembre 2014, n. 6
ActionActionc') Legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11
ActionActiond') Legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 12
ActionActione') Decreto del Presidente della Provincia 21 maggio 2015, n. 13
ActionActionf') Legge provinciale 24 settembre 2015, n. 10
ActionActiong') Legge provinciale 25 settembre 2015, n. 11
ActionActionh') Legge provinciale 25 settembre 2015, n. 12
ActionActioni') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 18
ActionActionj') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 19
ActionActionk') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 20
ActionActionl') Legge provinciale 12 febbraio 2016, n. 2
ActionActionm') Legge provinciale 15 aprile 2016, n. 6
ActionActionn') Legge provinciale 20 giugno 2016, n. 13
ActionActiono') Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 16
ActionActionp') Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 17
ActionActionq') Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 18
ActionActionr') Legge provinciale 13 ottobre 2016, n. 20
ActionActions') Legge provinciale 2 dicembre 2016, n. 23
ActionActiont') Legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 27
ActionActionu') Legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 28
ActionActionv') Legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 29
ActionActionw') Legge provinciale 16 giugno 2017, n. 7
ActionActionx') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 10
ActionActiony') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 11
ActionActionz') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 12
ActionActiona'') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 13
ActionActionb'') Legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 16
ActionActionc'') Legge provinciale 16 novembre 2017, n. 20
ActionActiond'') Legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 22
ActionActione'') Legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 23
ActionActionf'') Legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 24
ActionActiong'') Legge provinciale 15 marzo 2018, n. 3
ActionActionh'') Legge provinciale 15 maggio 2018, n. 7
ActionActioni'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 14
ActionActionj'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 15
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