(1) L'articolo 6 della legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 57 è sostituito dal seguente:
"Art. 6
1. I contributi di cui all'articolo 2, comma l, lettere b) e c), nonché all'articolo 7/ter sono cumulabili con quelli concessi dallo Stato o con altre provvidenze provinciali e possono essere disposti nella misura massima pari alla differenza tra l'ammontare della spesa ritenuta ammissibile dalla Giunta provinciale e quello dei contributi già concessi."
2. Dopo l'articolo 7/bis della legge provinciale n. 57/1976, inserito dall'articolo l della legge provinciale 23 ottobre 1991, n. 29 e modificato dall'articolo 17 della legge provinciale 13 marzo 1995, n. 5, è inserito il seguente articolo 7/ter:
"Art. 7/ter
1. In alternativa al contributo di cui all'articolo 2, comma l, lettere b) e c), ai comuni, loro consorzi e alle comunità comprensoriali nonché alle aziende speciali ed alle società di capitale a prevalente partecipazione pubblica, che intendono appaltare il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi, compresa l'esecuzione dei lavori di costruzione dei relativi impianti o la fornitura degli stessi, la Provincia può concedere un contributo pari al 60% limitatamente ai costi per r esecuzione dei lavori o la fornitura degli impianti riconosciuti ammissibili dal comitato tecnico provinciale.
2. Previa presentazione del contratto d'appalto, sul contributo viene liquidato il 50% dell'ammontare dello stesso.
3. La liquidazione a saldo è disposta dopo l'attivazione del servizio e previa attestazione da parte della Ripartizione provinciale ambiente e tutela del lavoro sul regolare svolgimento del servizio stesso."