(1) Nel comma 3 dell’articolo 1 della legge provinciale 22 maggio 1996, n. 12, le parole: “dall'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 6 luglio 1993, n. 290.” sono sostituite dalle parole: “dall’articolo 10, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, e successive modifiche.”
(2) Alla fine del comma 5 dell’articolo 4 della legge provinciale 22 maggio 1996, n. 12, è aggiunto il seguente periodo: “In caso di assenza o impedimento, i membri designano di volta in volta un membro supplente.”
(3) Nel comma 1 dell’articolo 6 della legge provinciale 22 maggio 1996, n. 12, le parole: “dell'articolo 1, comma 5, del D.Lgs. n. 290/1993,” sono sostituite dalle parole: “dell’articolo 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, e successive modifiche,”.
(4) Nel comma 1 dell’articolo 8 della legge provinciale 22 maggio 1996, n. 12, la parola: “individuale” è sostituita dalle parole: “relativamente a persone o unità identificabili”.
(5) Al termine del comma 1 dell’articolo 8 della legge provinciale 22 maggio 1996, n. 12, è aggiunto il seguente periodo: “A tal fine si applicano in analogia le disposizioni e le procedure previste dalla normativa nazionale sul Sistema statistico nazionale.”
(6) Alla fine del primo periodo del comma 2 dell’articolo 8 della legge provinciale 22 maggio 1996, n. 12, sono inserite le parole: “e nel rispetto delle disposizioni sull'accesso a fini scientifici ai dati elementari del Sistema statistico nazionale”.
(7) Nel comma 4 dell’articolo 8 della legge provinciale 22 maggio 1996, n. 12, le parole: “presenti nei pubblici registri” sono sostituite dalle parole: “presenti in pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque”.
(8) Nel comma 2 dell’articolo 9 della legge provinciale 22 maggio 1996, n. 12, le parole: “ed è collocato per effetto dell'articolo 4, comma 1, della L.P. n. 10/1992 alle dipendenze della direzione generale” sono sostituite dalle parole: “ed è collocato presso la Direzione generale”.
(9) Dopo la lettera n) del comma 3 dell’articolo 9 della legge provinciale 22 maggio 1996, n. 12, è aggiunta la seguente lettera:
“o) svolge la propria attività anche con finalità di ricerca e promuove collaborazioni con le università e gli istituti di ricerca in progetti di ricerca statistica, anche attraverso il finanziamento di borse e assegni di ricerca, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.”
(10) L’articolo 10 della legge provinciale 22 maggio 1996, n. 12, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 10 (Funzioni del direttore dell'Istituto provinciale di statistica)
1. Il direttore/La direttrice dell'Istituto provinciale di statistica:
a) è responsabile dell’espletamento dei compiti assegnati all'Istituto;
b) definisce gli obiettivi e le attività di competenza dell'Istituto da inserire nel Programma statistico provinciale, ne programma e coordina l’ese¬cuzione e ne verifica l’attuazione;
c) programma, coordina l'esecuzione e verifica l'attuazione di ogni altro incarico attribuito all'Istituto;
d) assicura un adeguato flusso informativo all’interno dell'Istituto;
e) assicura il buon andamento dell’Istituto e cura l’esecuzione dei provvedimenti di competenza dello stesso;
f) esercita le funzioni amministrative nelle materie di competenza dell'Istituto, escluse quelle espressamente attribuite ad altre strutture organizzative;
g) è il diretto/la diretta superiore del personale assegnato all’Istituto e vigila sull’osservanza dei doveri di servizio da parte dello stesso;
h) stipula le convenzioni e i contratti sopra soglia UE che non sono di particolare rilevanza e i contratti sotto soglia UE;
i) stipula accordi e convenzioni con enti ed organismi di carattere provinciale, regionale, nazionale ed internazionale, con particolare riferimento agli enti ed organismi aderenti al Sistema statistico provinciale e al Sistema statistico nazionale;
j) autorizza le spese da sostenere per l’esercizio delle funzioni di competenza dell’Istituto, adeguandole alle tariffe e ai compensi applicati dall’ISTAT anche per funzioni analoghe;
k) autorizza le missioni di servizio e la partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento in località ubicate nel territorio nazionale;
l) predispone il programma annuale dell’Istituto, formula la previsione di spesa e determina il fabbisogno di personale per l’attuazione del programma;
m) dispone l’assunzione di personale per l’Istituto con contratti d’opera ai sensi dell’articolo 2222 del Codice civile o con contratti di lavoro ai sensi della normativa vigente, per far fronte alle esigenze straordinarie connesse con rilevazioni e censimenti generali e particolari per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile per un periodo massimo complessivo di 18 mesi;
n) stabilisce il numero massimo dei rilevatori e dispone gli incarichi, fissando tempi e compensi del rapporto di collaborazione;
o) determina, motivandola, la quota a carico di terzi per prestazioni rese nei confronti degli stessi.”
(11) Nella lettera d) del comma 1 dell’articolo 12 della legge provinciale 22 maggio 1996, n. 12, sono soppresse le parole: “Tali fondi saranno iscritti nel bilancio della Provincia autonoma di Bolzano con le modalità indicate all'articolo 25, comma 1, della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8.”