(1) Nel terzo periodo del comma 3 dell’articolo 33 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, le parole: “ed è composta dall’assessore provinciale alla salute o da un suo delegato, in qualità di presidente” sono sostituite dalle parole: “ed è composta dal presidente o da un suo delegato, individuati presso la Ripartizione Salute”.
(2) Dopo l’articolo 51/quater della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è inserito il seguente articolo:
„Art. 51/quinquies (Procedura straordinaria di assunzione a tempo indeterminato)
1. L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige può, in conformità a quanto previsto dall’articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in via straordinaria, dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, in coerenza con la propria dotazione organica di cui all’articolo 8 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale del ruolo sanitario e operatrici e operatori sociosanitari che:
a) abbiano prestato servizio presso l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige sulla base di uno o più contratti a tempo determinato a partire dal 28 agosto 2015;
b) siano stati assunti a tempo determinato attingendo da una graduatoria valevole per un’assunzione a tempo determinato o indeterminato, stilata a seguito di una procedura concorsuale per titoli e/o esami ovvero di una qualunque procedura di valutazione prevista da una norma di legge o da un regolamento per le medesime attività previste e rientranti nel mansionario del profilo professionale comprese le selezioni di cui all’articolo 2/ter del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modifiche, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Le procedure di cui sopra possono anche essere state svolte da enti del Servizio sanitario nazionale ovvero da altre amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, compresi gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali;
c) al 30 giugno 2022 abbiano maturato almeno 18 mesi di servizio, anche non continuativo, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, presso l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, presso gli enti del Servizio sanitario nazionale o presso altre amministrazioni dello stesso, compresi gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, anche cumulativamente;
d) alla data di scadenza dell’avviso pubblico siano in possesso dell’attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca richiesto in base alle disposizioni vigenti per l’accesso al profilo professionale oggetto della procedura di assunzione di cui al presente articolo;
e) alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande e alla data di eventuale assunzione a tempo indeterminato non abbiano un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige o con un ente del Servizio sanitario nazionale, con inquadramento nel profilo professionale oggetto della procedura di assunzione di cui al presente articolo.
2. Ai fini del raggiungimento dell’anzianità di cui al comma 1, lettera c), sono riconosciuti i periodi di servizio prestati sulla base di contratti flessibili di diversa tipologia, purché riferibili alla medesima attività e al medesimo profilo professionale oggetto della procedura di assunzione di cui al presente articolo. Sono esclusi i contratti di somministrazione.
3. Ai fini di cui al comma 1 l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige procede alla formazione di graduatorie, distinte per gruppi linguistici, previa indizione di un avviso pubblico specifico per ciascun profilo professionale, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell’Azienda Sanitaria e sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.
4. Le graduatorie di cui al comma 3 vengono formate applicando i seguenti criteri, indicati in ordine di priorità:
a) anzianità di servizio maturata con contratti di lavoro a tempo determinato presso l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige nel profilo professionale previsto dalla procedura di assunzione di cui al presente articolo;
b) anzianità di servizio maturata con contratti di lavoro a tempo determinato presso gli enti del Servizio sanitario nazionale nel profilo professionale previsto dalla procedura di assunzione di cui al presente articolo;
c) rapporto di lavoro a tempo determinato presso l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige in essere alla data di pubblicazione dell’avviso di cui al comma 3.
5. A parità di merito si applicano i titoli di preferenza di cui all’articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche.
6. L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige definisce le modalità attuative inerenti alla procedura di assunzione di cui al presente articolo.
7. L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige può ricorrere alla procedura di assunzione di cui al presente articolo per la copertura dei posti vacanti previsti nelle sue piante organiche, compresi i posti di nuova istituzione.
8. Alle graduatorie in corso di validità, stilate a seguito di procedure concorsuali pubbliche concluse per il medesimo profilo professionale previsto dalla procedura di assunzione di cui al presente articolo prima dell’entrata in vigore del presente articolo, è data priorità rispetto a quelle stilate in base al presente articolo.
9. Lo scorrimento di graduatorie di concorso in corso di validità, relative a concorsi pubblici banditi per il medesimo profilo professionale previsto dalla procedura di assunzione di cui al presente articolo dopo l’entrata in vigore del presente articolo, potrà aver luogo solamente previo esaurimento delle graduatorie di cui al comma 3, nel rispetto delle norme sulla proporzionale linguistica previste nella Provincia autonoma di Bolzano.
10. Le procedure previste dal presente articolo trovano applicazione anche per gli enti che gestiscono servizi sociali di cui alla legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, in relazione ai profili professionali previsti dal contratto collettivo di comparto per i dipendenti dei comuni, delle comunità comprensoriali e delle aziende pubbliche di servizi alla persona.”
(3) Dopo l’articolo 51/quinquies della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
“Art. 51 (/sexies (Incarico a medici privi del diploma di specializzazione mediante contratto di lavoro autonomo)
1. Se risulta impossibile, ai sensi dell’articolo 51/quater, reperire per i pronto soccorso e il servizio di emergenza medica medici in possesso del necessario diploma di specializzazione o del diploma di specializzazione in una disciplina equipollente o affine, l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige può procedere al reclutamento, con contratto di lavoro autonomo, di medici privi del diploma di specializzazione, sulla base di linee di indirizzo provinciali che definiscano le modalità di inserimento dei medesimi all’interno delle strutture aziendali e di individuazione degli ambiti di autonomia esercitabili col tutoraggio del personale strutturato. La Giunta provinciale determina i criteri relativi a percorsi formativi dedicati all’acquisizione di competenze teorico-pratiche negli ambiti di potenziale impiego di medici privi del diploma di specializzazione. Il contratto è risolto anche prima della scadenza, qualora l’Azienda Sanitaria sia in grado di disporre, per lo svolgimento dell’attività nei pronto soccorso e nel servizio di emergenza medica, assunzioni con contratto di lavoro subordinato.”