(1) Nel comma 2 dell’articolo 15 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, dopo le parole: “mediante la concessione di” è inserita la parola: “premi,”.
(2) II terzo periodo del comma 5 dell'articolo 17 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito: “L’ampliamento può anche essere eseguito in sede di demolizione e ricostruzione nella stessa posizione o, nel caso dello spostamento di cui al comma 4 di questo articolo, esclusivamente nella nuova posizione all’interno del centro edificato o direttamente confinante ad esso, con la medesima destinazione d'uso e senza aumento del numero di edifici.”
(3) La rubrica dell'articolo 36 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituita: „Trasformazione di volumetria esistente“.
(4) Il comma 1 dell’articolo 36 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. All’interno dell’area insediabile, la trasformazione di volumetria esistente in volumetria con altre destinazioni d’uso è ammessa dopo la cancellazione degli eventuali vincoli, ove compatibile con i vigenti strumenti di pianificazione. In caso di interventi edilizi di cui all’articolo 62, comma 1, lettere c) e d), nelle zone miste la volumetria esistente destinata ad abitazioni o ad attività di servizio, di cui all’articolo 23, comma 1, lettere a) e b), può essere in ogni caso trasformata nell’ambito delle predette categorie di destinazione d’uso. La volumetria oggetto di trasformazione è assoggettata alla disciplina di cui all’articolo 38. All'interno di un edificio deve essere destinato ad uso abitativo almeno il 60 per cento della volumetria.”
(5) Nel comma 2 dell’articolo 36 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, dopo le parole “Consiglio comunale” vengono aggiunte le seguenti parole: “ovvero la Giunta municipale nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti”.
(6) Dopo il comma 5 dell‘articolo 51 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“5/bis La Provincia finanzia la collaborazione intercomunale nell’elaborazione del programma di sviluppo comunale per il territorio e il paesaggio concedendo contributi. L’ammontare e i criteri per la concessione dei contributi vengono stabiliti nell’accordo sulla finanza locale di cui all’articolo 2 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche. Detto accordo disciplina anche i requisiti in base ai quali può essere concesso un contributo ai Comuni pilota o ai Comuni che, prima della determinazione dei criteri per la concessione dei contributi, hanno iniziato l’elaborazione del programma di sviluppo comunale per il territorio e il paesaggio.”
(7) Nel comma 6 dell’articolo 63 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, dopo le parole: “per la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)” sono inserite le parole: “, per la comunicazione di inizio lavori asseverata relativa al bonus di cui all’articolo 119, comma 13/ter del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modifiche,”.
(8) Dopo il comma 3 dell'articolo 72 della legge provinciale del 10 luglio 2018, n. 9, è aggiunto il seguente comma:
“3/bis In deroga ai commi precedenti, gli interventi rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 119, comma 13/ter, del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modifiche, sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) nel rispetto delle condizioni e dei termini previsti dal menzionato articolo 119.”
(9) Dopo l’articolo 89 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
“Art. 89/bis (Tolleranze costruttive)
1. Il mancato rispetto dell’altezza, delle distanze, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del due per cento delle misure previste nel titolo abilitativo.
2. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli immobili non sottoposti a vincoli storico-artistici o paesaggistici, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l’attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l’agibilità dell’immobile.
3. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato/dalla tecnica abilitata, ai fini dell’attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie o con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.”
(10) L’articolo 94 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:
“Art. 94 (Interventi eseguiti in base a titolo abilitativo annullato)
1. In caso di annullamento del titolo abilitativo, qualora in base a motivata valutazione non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o il ripristino dello stato dei luoghi, anche in considerazione dell’esigenza di bilanciamento con i contrapposti interessi di salvaguardia delle attività legittimamente espletate, l’autorità preposta alla vigilanza applica una sanzione pecuniaria, tenuto conto del danno urbanistico arrecato dalla trasformazione del territorio. L’ammontare della sanzione pecuniaria varia in ragione della gravità degli abusi da 0,8 a 2,5 volte l’importo del costo di costruzione, determinato ai sensi dell’articolo 80. Ove non sia possibile determinare il costo di costruzione, la sanzione è calcolata in relazione all’importo delle opere eseguite, determinato in base all’elenco prezzi informativi opere civili della Provincia.
2. Nel caso in cui, al momento dell’irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 1 o prima del versamento dell’ultima rata di cui al comma 5, le opere eseguite in base al titolo annullato risultino conformi al quadro normativo e alle previsioni urbanistiche a tale momento vigenti, l’autorità preposta alla vigilanza dispone la riduzione della sanzione pecuniaria di cui al comma 1, commisurandola alla durata dell’abuso, e la restituzione senza interessi delle somme eventualmente versate in eccesso. La sanzione ridotta non potrà comunque essere inferiore a quella di cui all’articolo 95, comma 3.
3. L’integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata, anche nella misura ridotta di cui al comma 2, produce i medesimi effetti dell’accertamento di conformità di cui all’articolo 95.
4. Nelle more della rimozione dei vizi delle procedure amministrative relative al rilascio del titolo ovvero alla formazione delle disposizioni urbanistiche su cui questo si fonda, nonché nelle more del procedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria, sono fatti salvi gli usi in atto derivanti dal titolo abilitativo annullato.
5. La sanzione pecuniaria può, previa motivata richiesta, essere rateizzata, secondo la seguente modalità: la somma può essere rateizzata in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. La prima rata va versata entro 30 giorni dall’irrogazione della sanzione. Sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5 per cento annuo. La somma oggetto di rateizzazione dovrà essere garantita da idonea polizza fideiussoria, bancaria o assicurativa, rilasciata da una banca o compagnia assicurativa primaria di gradimento dell’Amministrazione comunale, con esclusione di garanzie emesse da agenzie finanziarie. In sede di richiesta di rateizzazione del credito dovrà essere indicato il soggetto che presterà la garanzia fideiussoria. Nel caso di mancato o ritardato pagamento anche di una sola rata dell’importo, si provvederà alla riscossione coattiva del credito complessivo. La fiscalizzazione dell’abuso acquista efficacia esclusivamente all’atto del pagamento dell’intero importo. Sono fatti salvi gli usi in atto derivanti dal titolo abilitativo annullato.
(11) Alla fine del comma 24 dell’articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nei centri storici e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.”
(12) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 5.000.000,00 euro per l’anno 2022, in 5.000.000,00 euro per l’anno 2023 e in 5.000.000,00 euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2022-2024. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.