(1) La Consigliera/Il Consigliere di parità informa le parti sociali almeno due volte nel corso dell’anno sulle iniziative intraprese e sulle attività svolte dal servizio antimobbing.
(2) Le attività del servizio antimobbing confluiscono nella relazione sull’attività della Consigliera/del Consigliere di parità e vengono portate a conoscenza del Consiglio provinciale.