(1) Per l’attuazione degli obiettivi di cui alla presente legge è istituito il servizio antimobbing.
(2) Il servizio antimobbing è insediato presso la Consigliera/il Consigliere di parità, che a tale scopo si avvale delle risorse messe a disposizione della sua struttura.
(3) Il servizio antimobbing svolge inoltre attività di consulenza, informazione e mediazione per lavoratori/lavoratrici e datori/datrici di lavoro in situazioni di mobbing, straining e violenza sul posto di lavoro.
(4) Possono rivolgersi gratuitamente al servizio antimobbing tutti i cittadini e le cittadine.
(5) Va garantito alle cittadine e ai cittadini di tutti e tre i gruppi linguistici il diritto all’uso della propria madrelingua.
(6) Il servizio antimobbing può inoltre:
- acquisire dall’amministrazione provinciale e dall’Istituto provinciale di statistica ogni tipo di informazione sulla situazione relativa ai fenomeni del mobbing, dello straining e della violenza sul posto di lavoro;
- avvalersi di esperte ed esperti esterni nei vari ambiti di competenza.
(7) Il servizio antimobbing garantisce lo svolgimento di attività di informazione, consulenza e mediazione su tutto il territorio provinciale.
(8) Il servizio antimobbing crea una rete di esperte ed esperti (in diritto del lavoro e in ambito psicoterapeutico), a cui le persone interessate possono rivolgersi. La rete di esperte ed esperti offre assistenza e consulenza a livello locale ai lavoratori/alle lavoratrici e ai datori/alle datrici di lavoro.