(1) Alla fine del comma 2 dell‘articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “In caso di ripresentazione di piani, progetti e titoli abilitativi annullati per vizi procedurali, trovano applicazione le norme e disposizioni procedimentali in vigore alla data di avvio del procedimento originario.”
(2) Il comma 5 dell’articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:
“5. Fino all’approvazione del programma di sviluppo comunale previsto dall’articolo 51, per area insediabile si intendono i centri edificati ai sensi dell’articolo 12 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, ovvero quegli agglomerati connessi con più di dieci edifici ad uso abitazione con una densità edificabile di almeno 1,0 mc/mq. La Giunta provinciale può, entro lo stesso periodo, approvare secondo il procedimento di cui all’articolo 54, comma 2, domande dei Comuni riguardanti l’individuazione di nuove zone edificabili, che devono essere confinanti con zone edificabili esistenti, e di infrastrutture nonché la modifica di indici per singole zone. Alle aree insediabili e alle zone edificabili ai sensi del presente comma non si applica l’articolo 37, comma 5. Nello stesso periodo il Comune può procedere a modifiche delle destinazioni delle aree e degli indici nel centro edificato, con la procedura di cui all’articolo 54, comma 1. Presupposto per l’individuazione e per modifiche di superfici destinate all’esercizio pubblico è la presenza di un programma per lo sviluppo del turismo approvato di cui alla lettera g) del comma 5 dell’articolo 51. La Giunta provinciale può approvare d’ufficio le modifiche di cui all’articolo 53, comma 8, nonché quelle previste nell´ambito delle procedure di cui alla parte IV, titolo I, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche, secondo il procedimento di cui all’articolo 50. Il programma di sviluppo comunale deve essere presentato dai Comuni entro 24 mesi dall’entrata in vigore della presente legge.”
(3) L’ultimo periodo del comma 14 dell’articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è sostituito dai seguenti periodi: “Gli articoli 19 e 57 non si applicano alle aree interessate, tranne nel caso di zone residenziali di espansione per le quali non è stato ancora adottato un piano di attuazione. Nel caso di zone residenziali di espansione, per le quali è stato approvato un piano di attuazione ai sensi delle disposizioni della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, eventualmente anche in combinato disposto con il comma 2 del presente articolo, si applicano le seguenti disposizioni:
- le abitazioni che vengono realizzate sulle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata sono soggette all’obbligo del vincolo ai sensi dell’art. 39, il quale viene annotato nel libro fondiario, eventualmente assieme al vincolo sociale di cui all'ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata, con la delibera di assegnazione; b) gli oneri di urbanizzazione e gli altri oneri previsti dall’articolo 40 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, nel testo vigente fino al 30 giugno 2020, sono calcolati e ripartiti tra i proprietari o assegnatari delle relative aree in proporzione alla volumetria ammessa in base al piano di attuazione.”
(4) Alla fine del comma 14 dell‘articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “I piani di lottizzazione vigenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge sono considerati piani di attuazione ai sensi dell’articolo 57 e possono essere modificati con il procedimento di cui all’articolo 60 anche in riferimento a singoli lotti, al fine di realizzare le finalità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i).”
(5) Il comma 17 dell’articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:
“17. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 7 dell’articolo 39, i Comuni pubblicano, entro il 30 giugno 2021, l’elenco ivi previsto.”
(6) ll comma 19 dell’articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:
“19. In mancanza di personale qualificato, il Comune può conferire, ai sensi dell’articolo 63, comma 5, a un/una dipendente dell’ufficio tecnico privo/priva di qualificazione l’incarico di direttore/direttrice del Front Office per le pratiche edilizie e paesaggistiche di cui all’articolo 63. Tale dipendente deve impegnarsi a partecipare al prossimo corso di qualificazione. Un ulteriore requisito per il conferimento dell’incarico è che il/la dipendente abbia lavorato presso amministrazioni comunali per almeno cinque anni o che abbia superato l'esame di Stato previsto per l'iscrizione all'albo professionale dei geometri o che sia in possesso di un diploma di laurea e abbia superato l'esame di Stato previsto per l'iscrizione alla sezione A di uno dei seguenti albi professionali:
- albo professionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori;
- albo professionale degli ingegneri;
- albo professionale dei dottori agronomi e dottori forestali;
- albo professionale dei geologi.”
(7) Dopo il comma 19 dell‘articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è aggiunto il seguente comma:
“20. Le commissioni edilizie comunali costituite ai sensi dell’articolo 115 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, possono svolgere le funzioni della commissione comunale per il territorio e il paesaggio di cui all’articolo 4 e della commissione di cui all’articolo 68, comma 1 al più tardi fino al 30 giugno 2021. Tutte le domande finalizzate al rilascio del permesso di costruire ai sensi dell’articolo 72, comma 1 devono essere esaminate dalla commissione edilizia comunale. Restano valide fino all’approvazione dei regolamenti edilizi comunali di cui all’articolo 21, comma 5, e comunque non oltre il 30 giugno 2021, le disposizioni dei regolamenti edilizi comunali vigenti fino al 30 giugno 2020, a condizione che siano conformi alle disposizioni della presente legge e dei regolamenti di esecuzione adottati nonchè le disposizioni relative al funzionamento della commissione edilizia comunale di cui ai regolamenti edilizi comunali vigenti fino al 30 giugno 2020. Fintanto che la rappresentanza equilibrata dei membri del gruppo linguistico ladino non sia garantita nell'elenco degli esperti di cui all'articolo 9, nella Commissione comunale per il territorio e il paesaggio possono essere nominati al loro posto esperti del gruppo linguistico tedesco o italiano.”
(8) Dopo il comma 20 dell‘articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, sono aggiunti i seguenti commi:
“21. Salva la normativa in materia di contratti pubblici la Provincia può stipulare accordi urbanistici con privati o enti pubblici al fine di facilitare l’attuazione di interventi di interesse sovracomunale, determinati con deliberazione della Giunta provinciale.
22. Negli accordi urbanistici, nei quali la Provincia è parte contraente, possono essere previste, tra l’altro, le seguenti prestazioni o controprestazioni:
- cessione o permuta di immobili o diritti reali, nel qual caso le parti contraenti privati devono essere proprietarie da almeno 5 anni della quota di maggioranza degli immobili oggetto del contratto, fatta eccezione per le donazioni e le eredità;
- creazione o cessione di diritti edificatori all’interno dell’area insediabile o di zone edificabili esistenti; il commercio al dettaglio può essere oggetto di accordi urbanistici soltanto insieme alla realizzazione prevalente e contestuale di volume per residenza, fermo restando che il volume destinato al commercio al dettaglio non può superare il 20 per cento della volumetria creata con l’accordo urbanistico, oppure in zone miste.
23. Per attuare interventi che ricadono nella competenza della Provincia, la Giunta Provinciale può, d’intesa con il comune interessato, stipulare accordi urbanistici ai sensi dei precedenti commi 21 e 22 ed inserirli nello strumento pianificatorio applicando il procedimento di cui all’articolo 50. Qualora siano coinvolti anche competenze o interventi di pubblico interesse di un comune, questo partecipa come parte contrattuale all’accordo urbanistico.”