(1) Dopo l’articolo 14 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è aggiunto il seguente articolo:
“Art. 15 (Partecipazione dei Comuni ai benefici derivanti dalla valorizzazione degli immobili che sorgono sul loro territorio)
1. Per favorire lo sviluppo del territorio e la valorizzazione degli immobili oggetto di acquisizione ai sensi del protocollo di intesa sottoscritto in data 10 agosto 2007 dal Ministero della Difesa, l’Agenzia del Demanio e la Provincia autonoma di Bolzano, e per incentivare la partecipazione delle comunità locali ai processi di trasformazione urbana, ai Comuni interessati dai predetti processi è assegnata una quota, determinata nell’accordo di programma nell’ambito della conferenza dei servizi, non inferiore al 30 per cento dei benefici pubblici derivanti dalla valorizzazione degli immobili.
2. La Giunta provinciale definisce, sentito il Consiglio dei Comuni, i criteri per la quantificazione dei benefici pubblici e le modalità per la loro suddivisione, tenendo conto, in particolare, dei tempi di approvazione delle procedure, degli effettivi margini e dei rendimenti finanziari. Sono da considerare benefici pubblici anche le opere pubbliche e gli interventi di pubblica utilità richiesti dai Comuni, gli immobili a questi assegnati, eventuali sconti o agevolazioni concessi rispetto ai prezzi ordinari di mercato e i rendimenti finanziari della valorizzazione spettanti alla Provincia.”
(2) Dopo l’articolo 15 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, è aggiunto il seguente articolo:
“Art. 16 (Finanziamento di servizi amministrativi, di consulenza e acquisti a gestione centralizzata) 1. Allo scopo di ridurre le spese dei comuni e delle comunità comprensoriali per l’elaborazione dei dati e per i servizi amministrativi e di consulenza a gestione centralizzata vengono concessi al Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano o al Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano per il Bacino Imbrifero Montano dell’Adige contributi che verranno fissati annualmente dal Comitato per gli accordi finanziari di cui alla presente legge.
2. Il Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano Società Cooperativa è una società costituita per svolgere, in forma di cooperazione fra enti pubblici, una specifica missione di pubblico interesse, necessaria per perseguire e realizzare le finalità istituzionali dei comuni ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, e delle comunità comprensoriali ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279. Tale missione consiste fra l’altro anche nella gestione di funzioni e servizi, in attività di controllo, di revisione, di formazione, di elaborazione stipendi e di dati, anche in forma elettronica, per garantire il migliore svolgimento della funzione amministrativa secondo criteri di efficacia ed efficienza, anche ai sensi degli articoli 11 e 12 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE; il tutto si realizza nel Consorzio in forma centralizzata. Esborsi da parte dei comuni e delle comunità comprensoriali consorziati devono essere parametrati alle spese effettivamente sostenute, tenendo conto delle prestazioni in concreto richieste.
3. Il Comitato per gli accordi finanziari può destinare annualmente al Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano oppure al Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano del Bacino Imbrifero Montano dell'Adige finanziamenti dal fondo per la finanza locale per l'acquisto o la costruzione di immobili e per altri investimenti.
4. I contributi concessi in base al comma 1 nonché i finanziamenti di cui al comma 3 vengono erogati in una o più soluzioni su richiesta scritta del beneficiario in base al rispettivo fabbisogno di cassa. Il beneficiario è tenuto a evidenziare nel proprio bilancio il relativo utilizzo.
5. Per gli scopi di cui al comma 1 e per promuovere lo svolgimento di acquisti in forma congiunta, alle società cooperative d’acquisto, alle quali si sono associati Comuni, Comunità comprensoriali e altri enti pubblici, possono essere concessi, mediante accordo sulla finanza locale, contributi per l’acquisto di programmi informatici gestiti centralmente e per servizi amministrativi a gestione centralizzata ad essi connessi.
6. Il 50 per cento dei finanziamenti vengono erogati su richiesta scritta del beneficiario; il restante importo dietro documentazione dei costi amministrativi e d’acquisto.”
(3) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 3.349.000,00 euro per l’anno 2020, in 3.349.000,00 euro per l’anno 2021 e in 3.349.000,00 euro per l’anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2020-2022.