1. La rendicontazione delle spese avviene in una o – in caso di rendicontazione dell’anticipo di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), ovvero di iniziative pluriennali – in più soluzioni entro la fine dell’anno successivo a quello del provvedimento di concessione o di imputazione della spesa, se diverso. Trascorso tale termine senza che abbia avuto luogo la rendicontazione della spesa per causa riconducibile al beneficiario/alla beneficiaria, il direttore/la direttrice di ripartizione competente ne dispone la revoca.
2. Per gravi e giustificati motivi, debitamente documentati, può essere concessa una proroga fino a un ulteriore anno, trascorso inutilmente il quale il vantaggio economico è automaticamente revocato.
3. Per le attività la cui realizzazione avviene in un arco temporale pluriennale, il beneficiario/la beneficiaria deve rendicontare la spesa sostenuta entro la fine dell’anno successivo riferito alle singole attività previste nel cronoprogramma. Per la rendicontazione si applica quanto previsto ai commi 1 e 2.
4. Il rendiconto è composto da:
a) una dichiarazione resa dal beneficiario/dalla beneficiaria, sotto la propria responsabilità, attestante:
1) la persistenza dei requisiti richiesti per l’ottenimento del contributo previsti dai presenti criteri;
2) che le attività, i progetti e gli investimenti sono stati regolarmente realizzati e ultimati e che le relative spese sono state effettivamente sostenute;
3) che non è stata presentata domanda di contributo presso altri uffici provinciali per la medesima iniziativa;
b) una descrizione puntuale delle mansioni di ogni persona impiegata e un documento dell’ufficio stipendi da cui risulta il reddito annuo lordo, secondo il modello predisposto dall’ufficio provinciale competente;
c) un elenco delle fatture saldate e dei documenti di spesa dell’anno di riferimento, con i relativi dati, per un importo totale pari ad almeno l’ammontare del contributo;
d) in caso di lavori, una relazione conclusiva della direzione lavori;
e) in caso di progetti con prestazione propria: un elenco dei collaboratori e collaboratrici impegnati in attività di volontariato, con la descrizione delle attività e l’indicazione di luogo, data e ora; per l’attività di volontariato viene riconosciuto un importo orario convenzionale massimo di 20,00 euro. Quale prestazione propria si può rendicontare solo la differenza tra il contributo e le spese ammesse, per un massimo del 25 per cento delle spese ammesse. Le ore prestate per la partecipazione a sedute degli organi collegiali dell’organizzazione, associazione o comitato non sono riconosciute;
f) il bilancio riferito all’anno di concessione del contributo, approvato dall’assemblea entro la fine di giugno dell’esercizio successivo.
5. Se il totale della spesa ammessa resta invariato e l’ufficio provinciale competente lo ritiene, si possono operare compensazioni tra singole voci di spesa all`interno dei medesimi titoli.