1. Su richiesta possono essere erogati anticipi, che sono di due tipologie diverse:
a) anticipi sull’importo del contributo ordinario concesso per l’attività annuale nell’esercizio finanziario precedente;
b) anticipi sul contributo concesso nell’anno corrente.
2. L’anticipo di cui al comma 1, lettera a), può ammontare fino ad un massimo del 50 per cento dell’importo del contributo ordinario concesso per l’attività annuale nell’esercizio finanziario precedente di cui all’articolo 12, comma 6, della legge provinciale 1° giugno 1983, n. 13, e successive modifiche; tale anticipo serve a garantire continuità nella gestione delle strutture per giovani. Viene concesso ai beneficiari con personale dipendente prima dell’approvazione del piano annuale e deve essere rendicontato entro la fine di marzo dell’anno successivo a quello a cui si riferisce il contributo.
3. L’anticipo per l’anno corrente di cui al comma 1, lettera b), ammonta ad un massimo dell’80 per cento del contributo e può essere richiesto contestualmente al contributo. Viene concesso solo se è di importo superiore a 2.000,00 euro e purché le rendicontazioni degli anni precedenti siano corrette; viene rendicontato insieme al relativo contributo entro i termini e con le modalità previste dall’articolo 12.
4. Se al beneficiario/alla beneficiaria è stato concesso l’anticipo di cui al comma 2, l’ammontare dell’anticipo di cui al comma 3 è pari alla differenza tra l’80 per cento del contributo concesso e l’importo dell’anticipo di cui al comma 2.