(1) La rubrica dell’articolo 50 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è così sostituita: “Norme transitorie”.
(2) Prima del comma 1 dell’articolo 50 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“01. I criteri per la determinazione del valore di assunzione di cui all’articolo 20, comma 2, trovano applicazione dalla data di entrata in vigore del regolamento in tutti i casi non ancora definiti con decisione giudiziale passata in giudicato.”
(3) Dopo il comma 1 dell’articolo 50 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 2 e 3:
“2. I presidenti e i membri delle commissioni locali per i masi chiusi in carica al momento dell’entrata in vigore dell’articolo 40, comma 2, possono ricoprire tali funzioni fino alla fine del mandato e al massimo per altri due mandati, purché non svolgano l’incarico già per la quarta volta.
3. Con l’adozione delle nuove procedure di cui all’articolo 48/bis sono abrogati i commi 1 e 8 dell’articolo 43 e l’articolo 44.”
(4) Dopo il comma 3 dell’articolo 50 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
”4. Alle domande corredate con la completa documentazione e presentate al comune ai sensi del comma 1 dell’articolo 43 prima dell’entrata in vigore del comma 3, del comma 3/bis e del comma 3/ter dell’articolo 2, si applicano le previgenti disposizioni dell’articolo 2.”