(1) Alla fine del comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, è aggiunto il seguente periodo: “L’educazione permanente si fonda sui principi e sulle linee guida del “lifelong learning” dell’UNESCO, dell’OCSE e dell’Unione europea.”
(2) Il comma 2 dell’articolo 3 della legge provinciale 7 novembre 1983 n. 41, e successive modifiche, è così sostituito:
“2. Per educazione permanente si intendono, con riferimento all’apprendimento lungo il corso della vita, tutte le tipologie di formazione organizzata, con esclusione dei corsi regolari di istruzione scolastica ed universitaria.”
(3) Il comma 7 dell’articolo 6 della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche, è così sostituito:
“7. Le condizioni per la riduzione del numero delle ore di attività formativa e dei giorni di frequenza prescritti per il riconoscimento della qualifica di agenzia di educazione permanente sono fissate in appositi criteri, da emanarsi ai sensi dell’articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche. Inoltre, ai fini della succitata riduzione, devono essere garantiti precisi standard di qualità e ricorrere i requisiti di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), h) e i) del comma 2. Con i predetti criteri sono stabiliti anche i parametri per il calcolo delle ore di attività formativa.”
(4) Dopo il comma 1 dell’articolo 9 della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 2 e 3:
“2. I finanziamenti assumono le forme previste nell’articolo 2, commi 2, 3, 4, 8 e 9, nonché nell’articolo 7 della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9.
3. Possono essere concessi contributi e sussidi anche a singole persone per la propria formazione ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9.”
(5) Il comma 2 dell’articolo 10 della legge provinciale 7 novembre 1983 n. 41, e successive modifiche, è così sostituito:
"2. Al personale di cui al comma 1 è riconosciuto un importo pari al trattamento economico di un dipendente provinciale di analoga qualifica."
(6) Dopo il comma 6 dell’articolo 10 della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“7. I parametri per il calcolo delle ore di attività formativa sono fissati dalla Giunta provinciale.”
(7) Il comma 5 dell’articolo 13 della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche, è così sostituito:
“5. Per lo sviluppo e il supporto dei comitati per l’educazione permanente la Provincia può adottare e finanziare apposite iniziative.”
(8) Il comma 1 dell’articolo 14 della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. Gli uffici provinciali competenti per l’educazione permanente possono, anche in aggiunta alle attività svolte dalle loro strutture, adottare misure, effettuare manifestazioni, attività ed acquisti per lo sviluppo del proprio settore e sostenere le relative spese, in osservanza delle disposizioni in materia di appalti. Il finanziamento di tali attività può includere anche la copertura delle spese di vitto, alloggio e viaggio dei partecipanti nonché delle spese per le relative cerimonie.”
(9) L’articolo 15/bis della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 15/bis (Anticipazioni)
1. Sui finanziamenti per le attività di educazione permanente erogati ai sensi della presente legge possono venire concesse anticipazioni fino alla misura dell’80 per cento dell’ammontare dei singoli finanziamenti.
2. Allo scopo di garantire la continuità delle attività di educazione permanente possono essere concesse, su richiesta degli enti interessati, anticipazioni fino all’80 per cento dei finanziamenti ordinari complessivi concessi ai sensi degli articoli 9 e 10 nel corso dell’esercizio finanziario precedente a quello cui si riferisce la richiesta di anticipazione.”
(10) Il comma 1 dell’articolo 18/bis della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. I competenti uffici provinciali coordinano il sistema delle biblioteche pubbliche. In tale compito essi si attengono a linee guida basate su standard internazionali e assistono le biblioteche nella relativa applicazione. A tal fine possono effettuare anche sopralluoghi e verifiche, anche ai sensi della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.”
(11) Alla fine del comma 1 dell’articolo 23 della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “Nel caso in cui l’ente gestore della biblioteca sia un comune con più di 50.000 abitanti, l’istituzione del consiglio di biblioteca è facoltativa.”
(12) Le lettere b), f) e g) del comma 13 dell’articolo 23 della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche, sono così sostituite:
“b) sottopone il bilancio preventivo e il conto consuntivo della biblioteca all’approvazione dell’ente gestore;
f) propone all’ente gestore gli orari di apertura;
g) determina i criteri per la scelta dei libri e delle altre dotazioni;”.
(13) I commi 3 e 4 dell’articolo 27 della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche, sono così sostituiti:
“3. Alle biblioteche centro di sistema con un bacino d’utenza inferiore a 50.000 abitanti ed un orario di apertura settimanale di almeno 30 ore la Giunta provinciale concede, su domanda, un finanziamento per far fronte agli oneri di personale relativi al direttore di biblioteca e ad un assistente di biblioteca. Gli orari di apertura di queste biblioteche devono essere adeguati alle esigenze della popolazione.
4. Alle biblioteche centro di sistema con un bacino d’utenza di almeno 50.000 abitanti e un orario di apertura settimanale di almeno 40 ore la Giunta provinciale concede, in aggiunta al finanziamento di cui al comma 3, anche un finanziamento per far fronte agli oneri di personale relativi a un bibliotecario.”
(14) Il comma 4 dell’articolo 29/bis della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche, è così sostituito:
“4. Gli uffici provinciali competenti per le biblioteche possono, anche in aggiunta alle attività svolte dalle strutture bibliotecarie, adottare misure, effettuare manifestazioni, attività ed acquisti per lo sviluppo del proprio settore e sostenere le relative spese, in osservanza delle disposizioni in materia di appalti. Il finanziamento di tali attività può includere anche la copertura delle spese di vitto, alloggio e viaggio dei partecipanti nonché delle spese per le relative cerimonie.”
(15) L’articolo 29/ter della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 29/ter (Anticipazioni)
1. Sui finanziamenti per le attività delle biblioteche erogati ai sensi della presente legge possono venire concesse anticipazioni fino alla misura dell’80 per cento dell’ammontare dei singoli finanziamenti.
2. Allo scopo di garantire la continuità delle attività e del funzionamento delle biblioteche e degli enti di cui all’articolo 28, possono essere concesse, su richiesta degli enti interessati, anticipazioni fino all’80 per cento dei finanziamenti ordinari complessivi concessi nel corso dell’esercizio finanziario precedente a quello cui si riferisce la richiesta di anticipazione.”