(1) Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, stimati in euro 1.000.000,00 a decorrere dall'anno 2017, si provvede, nell'ambito delle risorse disponibili in base all'autorizzazione legislativa di spesa di cui all'articolo 34 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, mediante corrispondente riduzione dei contributi per il finanziamento delle spese per il personale dei gruppi consiliari. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita annualmente con la legge di stabilità.
(2) La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.