(1) Vista la legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 19 - Legge di stabilità 2016, e le leggi provinciali di variazione al bilancio ( legge provinciale 12 febbraio 2016, n. 2, legge provinciale 15 aprile 2016, n. 6, e legge provinciale 20 giugno 2016, n. 13), alla tabella A della legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 19, sono apportate le modifiche di cui all’allegato A alla presente legge.
(2) Vista la legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 19 - Legge di stabilità 2016, e le leggi provinciali di variazione al bilancio ( legge provinciale 12 febbraio 2016, n. 2, legge provinciale 15 aprile 2016, n. 6, e legge provinciale 20 giugno 2016, n. 13), alla tabella B della legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 19, sono apportate le modifiche di cui all’allegato B alla presente legge.
(3) Vista la legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 19 - Legge di stabilità 2016, e le leggi provinciali di variazione al bilancio ( legge provinciale 12 febbraio 2016, n. 2, legge provinciale 15 aprile 2016, n. 6, e legge provinciale 20 giugno 2016, n. 13), alla tabella C della legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 19, sono apportate le modifiche di cui all’allegato C alla presente legge.
(4) Vista la legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 19 - Legge di stabilità 2016, e le leggi provinciali di variazione al bilancio ( legge provinciale 12 febbraio 2016, n. 2, legge provinciale 15 aprile 2016, n. 6, e legge provinciale 20 giugno 2016, n. 13), alla tabella D della legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 19, sono apportate le modifiche di cui all’allegato D alla presente legge.
(5) Vista la legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 19 - Legge di stabilità 2016, e le leggi provinciali di variazione al bilancio ( legge provinciale 12 febbraio 2016, n. 2, legge provinciale 15 aprile 2016, n. 6, e legge provinciale 20 giugno 2016, n. 13), alla tabella E della legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 19, sono apportate le modifiche di cui all’allegato E alla presente legge.
(6) L’articolo 4 della legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 19 - Legge di stabilità 2016, è così sostituito:
“Art. 4 (Disposizioni in materia di contrattazione collettiva)
1. Per la contrattazione collettiva è autorizzata, a carico del bilancio provinciale (programma 0110 risorse umane) una spesa massima di 23,73 milioni di euro per l’anno 2016, di 42 milioni di euro per l’anno 2017 e di 15 milioni di euro per l’anno 2018. Tali importi comprendono, in proporzione, le assegnazioni ai comuni, alle comunità comprensoriali ed alle residenze per anziani.”