(1) Fatto salvo quanto previsto agli articoli 4, 5 e dal comma 6 dell’articolo 10, la presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.
(2) Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni previste agli articoli 4 e 5 si provvede mediante le maggiori entrate iscritte al titolo 01 sulla tipologia 101.
(3) I maggiori oneri derivanti dalle disposizioni previste dall’articolo 10 sono coperti mediante le maggiori entrate derivanti dalle reimputazioni a seguito del riaccertamento straordinario dei residui (Missione 20 Programma 01 Titolo 1).