(1) Il presente contratto di comparto si basa sulle disposizioni della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, articolo 9, e sul regolamento sull’assunzione del personale provinciale – Decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22 – su quelle di cui al decreto legislativo del 30 marzo 2001 n. 165, articolo 36, nonché sul decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 81, articoli da 19 a 29, al fine di introdurre disposizioni specifiche sui contratti di lavoro a tempo determinato in base alle situazioni ed esigenze della Provincia Autonoma di Bolzano. Questo contratto di comparto definisce anche la percentuale massima di tali contratti individuali di lavoro e la linea interpretativa condivisa sulle questioni strettamente connesse nonché la deroga ai termini di proroghe e rinnovi.
(2) Il presente contratto di comparto riguarda il personale assunto a tempo determinato su posti vacanti o fuori organico. È escluso il personale per cui non valgono i limiti di durata contrattuale di cui alle norme vigenti nonché il personale assunto con incarichi dirigenziali o quello a esso parificato.
(3) Il personale con un rapporto a tempo indeterminato per un orario inferiore al tempo pieno non è soggetto ai limiti di legge nel caso di aumento orario o di stipulazione di contratti di lavoro integrativi a tempo determinato.
(4) Il personale con un contratto di supplenza maggiore o uguale al 50 per cento dell’orario pieno non è soggetto ai limiti di legge nel caso di aumento orario o di stipulazione di contratti di lavoro integrativi a tempo determinato su posto vacante o fuori organico.