(1) Successivamente alla pubblicazione del provvedimento di cui all’articolo 5, comma 2, e fino a 30 giorni successivi alla data del sopralluogo, gli interessati possono prendere visione delle domande pervenute e dei relativi progetti.
(2) Nel periodo di cui al comma 1 è possibile presentare per iscritto all’ufficio competente eventuali osservazioni e prese di posizione.
(3) Nel periodo di cui al comma 1 i comuni rivieraschi interessati possono far pervenire all’ufficio competente un proprio parere relativamente ai progetti presentati.