(1) La domanda per il rilascio di una concessione è presentata al competente ufficio dell’Agenzia provinciale per l’ambiente, di seguito denominato ufficio competente, corredata della documentazione indicata nelle linee guida tecniche e comprendente, per le domande per medie derivazioni, l’offerta per i fondi di compensazione destinati a favore della collettività. 5)
(2) Il soggetto che presenta per primo la domanda è considerato il promotore.
(3) Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda l’ufficio competente verifica la conformità della stessa e la completezza della documentazione allegata.
(4) Qualora la domanda non sia in contrasto con le disposizioni vigenti del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche e del Piano di tutela delle acque e la documentazione sia completa, è avviata una procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento della concessione. L’ufficio competente pubblica sulla Rete Civica dell’Alto Adige i seguenti dati ricavati dalla domanda:
(5) Dopo la presentazione della prima domanda e fino alla pubblicazione della stessa tutte le altre domande sul tratto interessato vengono considerate domande concorrenti da integrare e completare ai sensi dell’articolo 4. Se la prima domanda non può essere pubblicata, la domanda successiva viene considerata prima domanda.