1. Il Comitato scientifico è nominato dal Direttore/dalla Direttrice del Centro.
2. Il Comitato scientifico è composto da:
a) due esperte/esperti scelti da terne di nominativi proposte dalle due organizzazioni di consulenza agricola più rappresentative in provincia;
b) un esperto/un’esperta scelto/scelta da una terna di nominativi proposta dall’unione degli agricoltori e coltivatori diretti più rappresentativa in provincia;
c) per specifici incarichi di ricerca afferenti alle attività del Centro, fino a dieci esperte ed esperti con comprovata esperienza scientifica.
3. Il Comitato scientifico elegge tra i suoi membri un/una Presidente e un/una vice il/la quale rappresenta il Comitato scientifico.
4. (abrogato con delibera n. 783 del 12.09.2023)
5. (abrogato con delibera n. 783 del 12.09.2023)
6. Ai membri del Comitato scientifico spettano i compensi di cui alla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, e successive modifiche.