1. La Ripartizione provinciale Agricoltura è l’autorità competente di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 834/2007; essa stabilisce la data di inizio del periodo di conversione e concede il riconoscimento retroattivo di un periodo anteriore come facente parte del periodo di conversione di cui all’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 889/2008. L’Assessore o l’Assessora provinciale all’agricoltura determina i rispettivi criteri e modalità.