Ai sensi dell’articolo 2, comma 3 della Legge Provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 e relative modifiche e integrazioni, l’Ufficio risparmio energetico effettua controlli a campione in ordine ad almeno il 6% degli interventi incentivati.
L’individuazione delle domande da controllare avviene in compresenza del/della direttore/ direttrice e due collaboratori/collaboratrici dell’Ufficio risparmio energetico attraverso un software, secondo il principio di casualità, nel mese successivo alla presentazione delle fatture e, comunque, prima dell’erogazione dei contributi. I risultati vengono riportati in verbale.
Sono oggetto di controllo i seguenti elementi:
- la veridicità delle autocertificazioni;
- il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9 per il risparmio energetico e per la tutela dell’ambiente mediante collaudi tecnici per la verifica dell’esecuzione a regola d’arte e della funzionalità da parte dei collaboratori tecnici addetti dell’Ufficio risparmio energetico.
I relativi controlli possono essere eseguiti sia prima dell’erogazione dei contributi che dopo.
L’Ufficio risparmio energetico è autorizzato ad effettuare ulteriori controlli qualora li ritenesse necessari.