(1) Fermo restando quanto previsto dall’Art. 7 (, chi esercita nell’ambito del territorio provinciale le professioni di cui all’articolo 2 senza il possesso della relativa abilitazione è soggetto alla sanzione amministrativa da 600,00 euro a 1.800,00 euro. Alla medesima sanzione amministrativa soggiace chi si avvale, nell’esercizio di un’attività di impresa, di soggetti privi dell’abilitazione di cui all’articolo 6.
(2) Chi esercita le professioni di cui all’articolo 2 senza previa segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 5 è soggetto alla sanzione amministrativa da 100,00 euro a 300,00 euro.
(3) Chi viola gli obblighi prescritti dall’articolo 10, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa da 100,00 euro a 300,00 euro.
(4) Chi esercita le professioni di cui all’articolo 2 in mancanza della copertura assicurativa di cui all’articolo 10, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa da 200,00 euro a 500,00 euro.
(5) Chi non osserva le norme stabilite dalla presente legge per le quali non sia già prevista una sanzione dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa tivi da 50,00 euro a 150,00 euro.
(6) Ferme restando le sanzioni amministrative, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni penali.
(7) Il personale della Ripartizione provinciale Turismo, a tal fine incaricato da parte del rispettivo direttore ovvero dalla rispettiva direttrice, il Corpo forestale provinciale, la polizia locale, nonché gli organi di pubblica sicurezza e di polizia statale curano l’osservanza della presente legge.