(1) Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con gli stanziamenti di spesa già disposti in bilancio sulle unità previsionali di base 10120 e 10150 a carico dell’esercizio 2012 e autorizzati per gli interventi di cui alla legge provinciale 29 dicembre 1976, n. 61, e successive modifiche, e alla legge provinciale 3 gennaio 1986, n. 2, e successive modifiche, abrogate dall’articolo 16.
(2) La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge finanziaria annuale.