(1) Le disposizioni di cui all’articolo 19, comma 8, della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7, e successive modifiche, si applicano anche alle domande ancora inevase, presentate antecedentemente al 2 agosto 2006. Qualora per la medesima procedura siano presentate più domande, si considera la data di presentazione della prima domanda di concessione.