(1) La presente legge non comporta maggiori spese per l’esercizio finanziario 2010. Alla copertura della spesa per un importo massimo di 2 milioni di euro a carico dell’esercizio 2010, derivante dal comma 1 dell’articolo 1 della presente legge, si fa fronte con le quote di stanziamento ancora disponibili sulla UPB 19245 del bilancio provinciale 2010.
(2) La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge finanziaria annuale.