(1) Sono abrogati gli articoli 1, 2, commi 2, 3 e 4, 3, 3/bis e 4 della legge provinciale 10 ottobre 1997, n. 14, e successive modifiche.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge della Provincia.