Allegato Protocollo di Intesa
per la trasmissione telematica degli atti immobiliari
tra
le Province autonome di Trento e Bolzano/Bozen, in persona del legale rappresentante, …, giusta delega conferita con atto …e
l'Agenzia del Territorio, con sede in Roma, Largo Leopardi 5, in persona di …, giusta delega …Premesso che:
le Province Autonome, in base alla legge regionale del 17 aprile 2003 n. 3, hanno ricevuto delega dalla Regione della competenza amministrativa in materia di impianto e tenuta dei Libri Fondiari; le Province Autonome, in base al decreto legislativo n. 280 del 18 maggio 2001, hanno ricevuto delega delle funzioni amministrative statali in materia di Catasto Fondiario ed Urbano. Entrambi le deleghe hanno decorrenza per la Provincia Autonoma di Trento e per la Provincia Autonoma di Bolzano rispettivamente da 1 agosto 2004 e da 1 febbraio 2004;
la Regione e le Province Autonome hanno sottoscritto in data 28 gennaio 2004 un protocollo d'intesa attuativo della disposizione legislativa sopra indicata, protocollo in cui il coordinamento nella gestione delle funzioni delegate e nelle iniziative di riforma ordinamentale, necessario in modo particolare per la funzione del Libro Fondiario dove deve essere garantita la sua uniformità sia nella gestione che nell'evoluzione futura anche per quanto riguarda lo sviluppo di programmi nell'area informatica, è assicurato dalle Province Autonome e dalla Regione mediante specifiche intese;
l'Agenzia del Territorio gestisce, tramite il portale SISTER, il servizio di trasmissione telematica degli atti immobiliari, di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, con il quale vengono eseguiti con un unico adempimento, oltre alla registrazione ed alla trascrizione ed iscrizione ipotecaria, la relativa voltura catastale;
si ravvisa la necessità di estendere la trasmissione telematica degli atti immobiliari anche agli atti aventi ad oggetto gli immobili siti nelle province autonome di Trento e Bolzano/Bozen, per l'effettuazione delle volture catastali, sulla base di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 3 bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463;
le province autonome di Trento e Bolzano/Bozen richiedono che l'adempimento unico possa contenere anche i dati relativi all'istanza tavolate, al fine di poter utilizzare tali dati nei propri sistemi informativi.
Tanto premesso, fra l'Agenzia del Territorio e le Province autonome di Trento e Bolzano/Bozen si definisce il presente protocollo d'intesa di cui ai successivi articoli. ART. 1
Oggetto
Oggetto del protocollo d'intesa è la definizione delle attività congiunte relative allo sviluppo ed alla gestione del servizio di trasmissione telematica degli atti immobiliari riguardanti beni siti nel territorio delle Province autonome di Trento e Bolzano, e la individuazione dei rispettivi obblighi ed impegni per il raggiungimento dell'obiettivo concordato. Tali attività sono analiticamente descritte e disciplinate negli articoli seguenti. ART. 2
Attività congiunte
Le parti si obbligano, entro 2 (due) mesi dal perfezionamento del presente protocollo, alla esecuzione congiunta delle seguenti attività:definizione del piano delle attività, dei criteri per il monitoraggio e per l'eventuale ripianificazione;
definizione dei criteri di condivisione e di approvazione delle specifiche tecniche e funzionali;
definizione delle specifiche tecniche del modello unico informatico degli atti immobiliari di cui al D.lgs. 463/97, comprensivo delle informazioni relative all'istanza tavolare, sulla base delle esigenze espresse dalle Province;
definizione dell'architettura tecnica di comunicazione e dei relativi livelli di sicurezza e prestazionali.
Ogni singola attività sopra indicata verrà formalizzata in appositi documenti, condivisi tra le parti. ART. 3
Obblighi dell'Agenzia del Territorio
L'Agenzia del Territorio si impegna ad eseguire, nei tempi e con le modalità stabiliti nei documenti di cui all'art. 1, le seguenti attività:Adattamento dei pacchetti UNIMOD e SOSTEL per l'acquisizione dei dati dell'adempimento unico, in lingua italiana;
adattamento alle nuove specifiche tecniche delle applicazioni di ricezione degli atti immobiliari; SISTER è in lingua italiana; per gli utenti di lingua tedesca verranno prodotte le ricevute di registrazione e di pagamento anche in lingua tedesca;
sviluppo di applicazioni per l'invio dell'adempimento unico sui sistemi informativi delle Province e per la ricezione degli esiti delle elaborazioni;
sviluppo di applicazioni per la ricezione dell'adempimento unico trasmesso sul sistema telematico della Province e per l'invio degli esiti delle elaborazioni.
ART. 4
Obblighi delle province autonome di Trento e Bolzano/Bozen
Le province autonome di Trento e Bolzano si impegnano, nei tempi e con le modalità stabiliti nei documenti di cui all'art. 1, ad eseguire le seguenti attività:redazione di specifiche tecniche puntuali per le funzionalità del modulo di controllo dei dati dell'istanza tavolare, da utilizzare per il controllo formale del documento sul sistema SISTER (backend e UNIMOD) e sul sistema OPENkat (backend);
sviluppo di applicazioni per l'invio dell'adempimento unico sui sistemi informativi dell'Agenzia del Territorio e per la ricezione degli esiti delle elaborazioni;
sviluppo di applicazioni per la ricezione dell'adempimento unico trasmesso sul sistema telematico dell'Agenzia del Territorio e per l'invio degli esiti delle elaborazioni;
sviluppo dell'interfaccia bilingue (italiano-tedesco) dei pacchetti UNIMOD e SOSTEL per l'acquisizione dei dati dell'adempimento unico, a valle dell'adattamento da parte dell'Agenzia del Territorio di cui al precedente Art. 3 comma 1.
ART. 5
Impegni relativi alla gestione del servizio
Le parti si obbligano alla definizione ed alla regolamentazione, entro 3 (tre) mesi dal perfezionamento del presente protocollo, degli obblighi relativi alla gestione del servizio, con particolare riferimento a:copertura dei costi delle linee di comunicazione e degli altri oneri;
livelli di servizio tra Agenzia e Province autonome;
regole per la manutenzione del software di competenza nel caso di errori e/o implementazioni;
modalità di assistenza al funzionamento ed i relativi livelli di servizio;
procedure di emergenza;
Gli obblighi indicati verranno formalizzati in un apposito documento condiviso tra le parti. ART. 6
Efficacia del protocollo d'intesa
Il presente protocollo d'intesa ha efficacia dalla data di perfezionamento.