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1. La propria delibera n. 3888 del 5 novembre viene revocata con effetto dal 1° aprile 2006.
2. Il trattamento economico dei medici di consulenza e di supplenza delle Aziende Sanitarie viene determinato con la stessa decorrenza come segue:
a) Compensi per il servizio attivo:
| | Descrizione dell’attivitá | Importi massimi orari (lordo) |
- sostituzione di un direttore di struttura complessa | 68,00 Euro |
- sostituzione di un altro medico di fascia funzionale A | 53,00 Euro |
- l’attivitá di medico di consulenza | 68,00 Euro |
- sostituzione di un medico di fascia funzionale B | 42,00 Euro |
In casi particolari gli importi massimi sopra elencati possono essere aumentati dalle Aziende Sanitarie fino all’importo massimo di 80,00 Euro, tenendo conto della disponibilità finanziaria del relativo bilancio e con l’obbligo di relazione motivata da presentare caso per caso, l’Assessore alla sanità.
b) Compensi per il servizio di pronta disponibilità:
al medico di consulenza e di supplenza, spetta per ogni ora di pronta disponibilità prestata (sostitutiva e integrativa), un importo corrispondente ad un quarto del compenso fissato per il servizio attivo.
Per i periodi di effettivo servizio durante i turni di pronta disponibilità (chiamate) spettano le quote concordate in base alla precedente lettera a). Per questi ultimi periodi non spetta però contemporaneamente il quarto di cui sopra.
c) Compensi per il servizio di guardia medica (qualora, per esigenze di servizio, non fosse possibile il recupero):
per i servizi di guardia medica prestati spettano i seguenti compensi:
Guardie mediche notturne (dalle ore 20 alle ore 8):
| | Medici | Compensi orari lordi |
Medico supplente che sostituiscono un direttore di struttura complessa | 38,00 Euro |
Medico supplente che sostituisce un altro medico di fascia funzionale A | 38,00 Euro |
Medico consulente | 38,00 Euro |
Medico supplente che sostituisce un medico di fascia funzionale B | 32,00 Euro |
Guardie mediche diurne(dalle ore 8 alle ore 20):
| | Medici | Compensi orari lordi |
Medico supplente che sostituiscono un direttore di struttura complessa | 43,00 Euro |
Medico supplente che sostituisce un altro medico di fascia funzionale A | 43,00 Euro |
Medico consulente | 43,00 Euro |
Medico supplente che sostituisce un medico di fascia funzionale B | 33,00 Euro |
d) Indennità per servizio notturno e festivo:
per di lavoro notturno e festivo prestato vengono pagate le indennità pari a quelle spettanti al personale medico dipendente delle Aziende Sanitarie.
e) Indennità per rischio radiologico:
ai medici di consulenza e di supplenza che, alle stesse condizioni come il personale dipendente, sono esposti al rischio radiologico, viene concessa l’indennità per rischio radiologico nella stessa misura spettante a detto personale.
f) Trattamento in missione:
anche il tempo di lavoro prestato in missione, incluso il tempo di viaggio impiegato per la missione, viene considerato e trattato come servizio attivo ai sensi della precedente lettera a).
L indennità di missione, il rimborso delle spese di vitto, di viaggio e pernottamento spettano nella stessa misura e alle condizioni come previsti per il personale medico dipendente.
g) Rimborso delle spese di viaggio di andata e di ritorno:
l’Azienda sanitaria può rimborsare al medico anche i costi per il viaggio di andata e di ritorno per il servizio di supplenza e di consulenza dietro presentazione di una adeguata documentazione. La durata del viaggio non viene considerata orario di servizio.
3. In casi di situazioni di bisogno, l’Azienda Sanitaria può derogare dagli importi determinati al punto 2 della presente delibera, in base a criteri stabiliti dalla direzione sanitaria, comunque con l’obbligo di presentare caso per caso una relazione motivata all’Assessore o Assessora alla sanità e in caso di deroghe sopra un importo di € 80,00 richiedendone l'autorizzazione.
4. Vengono considerati medici di supplenza ai sensi della presente regolamentazione anche quei medici a contratto d’opera che occupano temporaneamente un posto vacante.
5. Di prendere atto che gli importi previsti dai punti 2 e 3 sono a carico delle rispettive Azienda sanitarie e che pertanto la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio provinciale.
6. I compensi determinati nei precedenti punti 2 e 3 vengono applicati, per la parte non in contrasto, altresì alle convenzioni previste dai contratti collettivi di lavoro del personale medico e veterinario delle Aziende sanitarie.
7. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.