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all'unanimità di voti, legalmente espressi:
1. Le scuole a carattere statale, le scuole di istruzione e formazione professionale e le scuole dell'infanzia provvedono all'intitolazione della scuola di competenza, di aule scolastiche, di sezioni e di locali interni alla scuola stessa, nel rispetto del seguente procedimento e dei seguenti criteri:
a) Procedimento per l'intitolazione di scuole a carattere statale, di scuole di istruzione e formazione professionale e di scuole dell'infanzia nonché di aule scolastiche, sezioni e locali interni alle scuole e scuole dell'infanzia:
a1) Su proposta del rispettivo collegio dei docenti, l'intitolazione è adottata:
- nelle scuole a carattere statale, dal consiglio di circolo o di istituto;
- nelle scuole di istruzione e formazione professionale, dal consiglio di direzione;
- nelle scuole dell'infanzia, dal consiglio di circolo.
a2) Sulla proposta del collegio dei docenti è acquisito il parere della Giunta del comune in cui ha sede la scuola da intitolare. Tale parere non è richiesto per le intitolazioni di aule scolastiche, sezioni e locali interni alle scuole ovvero alle scuole dell'infanzia.
a3) Il provvedimento di intitolazione è inoltrato all'Intendenza scolastica ovvero alla Ripartizione alla formazione professionale competente che provvede alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione entro il termine di 30 giorni dalla data del ricevimento. Entro il medesimo termine, l'Intendenza scolastica ovvero la Ripartizione alla formazione professionale competente può motivatamente opporsi alla proposta di intitolazione e richiederne una nuova. In caso di reiterazione dell'originaria proposta di intitolazione, la stessa viene sottoposta alla Giunta provinciale che adotta in materia un provvedimento definitivo di accoglimento o di rigetto.
b) Criteri per la scelta del nominativo:
In generale nessuna scuola a carattere statale, nessuna scuola di istruzione e formazione professionale e nessuna scuola dell'infanzia, come pure nessuna aula scolastica, sezione e locale interno alle scuole può essere, di norma, intitolata al nome di persone decedute da meno di dieci anni. Eccezioni rispetto al predetto principio devono essere particolarmente motivate.
Le scuole a carattere statale, le scuole di istruzione e formazione professionale le scuole dell'infanzia sono intitolate a nomi illustri nella storia del pensiero, dell'arte, delle scienze di persone preferibilmente legate alla realtà locale o nomi di persone, che abbiano acquisito grandi meriti nel campo sociale o civile.
Le scuole a carattere statale, le scuole di istruzione e formazione professionale e le scuole dell'infanzia effettuano una ricerca documentata sul curriculum vitae e sui rilevanti meriti della persona proposta per l'intitolazione.
2. La deliberazione della Giunta provinciale 22 giugno 1981, n. 3461, è revocata.
3. Il Presidente della Provincia è autorizzato a revocare il decreto del Presidente della Giunta provinciale 14 luglio 1981, n. 7/III-X.
4. La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.