1. La conferma scritta di cui all’articolo 1 comma 3, riportata in allegato “E”, deve contenere i seguenti dati: produttore, destinatario, denominazione, codice dei rifiuti e quantità dei rifiuti accettati, data, firma del destinatario. La conferma scritta viene emessa in duplice copia, una copia rimane presso il destinatario e l’altra viene consegnata al produttore. La conferma scritta può essere sostituita anche da altri documenti a condizione che siano riportati i dati sopraindicati.
2. La conferma scritta deve essere conservata per 5 anni dalla data di compilazione.