1. I soggetti di cui all’articolo 17 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, hanno l’obbligo di tenere un registro secondo l’allegato B e C. Le annotazioni devono essere effettuate:
a) da chiunque svolge operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti entro 2 giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti;
b) da chiunque effettua attività di raccolta e di trasporto di rifiuti entro 10 giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto;
c) dal commerciante e intermediario di rifiuti entro 10 giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto;
d) dal produttore e detentore di rifiuti pericolosi entro 10 giorni lavorativi dalla produzione/detenzione nonché dall’asporto dei rifiuti.
2. Il registro dei rifiuti è tenuto presso l’impianto di produzione, di recupero e di smaltimento di rifiuti o, previa comunicazione all’ufficio gestione rifiuti, presso la sede dell’impresa nella provincia di Bolzano, o presso la sede dell’impresa di trasporto o presso la sede dei commercianti e degli intermediari.
3. Il registro può essere tenuto mediante strumenti informatici e la stampa (su carta a modulo continuo o su fogli singoli) dello stesso deve essere effettuata con la cadenza prevista per le diverse categorie di operatori dal comma 1.
4. I produttori possono adempiere all’obbligo della tenuta del registro dei rifiuti tramite terzi, che devono assolvere a tale compito nella Provincia autonoma di Bolzano e provvedono ad annotare i dati entro 30 giorni dalla produzione nonché dall’asporto dei rifiuti, mantenendo presso il produttore copia dei dati trasmessi. L a tenuta del registro dei rifiuti tramite terzi deve essere preventivamente comunicato all’ufficio gestione rifiuti.
5. I produttori di rifiuti pericolosi, ad esclusione di enti ed imprese, adempiono all’obbligo della tenuta del registro dei rifiuti attraverso la conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di identificazione (prima e quarta copia) o della conferma scritta ai sensi dell’articolo 1 comma 3. Questa disposizione si applica anche alle imprese agricole.
6. I registri dei rifiuti integrati con i formulari di identificazione dei rifiuti sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'ufficio gestione rifiuti.
7. In deroga al comma 1 i centri di riciclaggio sono esonerati dalla registrazione dei rifiuti urbani in entrata; la registrazione dei rifiuti urbani deve essere effettuata solo all’uscita degli stessi.