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1. Il Servizio Strade della Provincia Autonoma di Bolzano è autorizzato con decorrenza immediata e sino a revoca, ai sensi dell'articolo 40 comma 4, ad effettuare interventi di pulizia del piano ciclabile dei tratti delle piste o percorsi ciclabili sovracomunali al di fuori dei centri abitati.
2. Per l'esecuzione dei restanti lavori di manutenzione il Servizio Strade della Provincia Autonoma di Bolzano ße autorizzato, dietro specifica richiesta da parte delle comunità comprensoriali, di mettere a disposizioni della comunità comprensoriale, personale, macchinari ed attrezzature.
3. L'impiego avverrà secondo un programma concordato fra le comunità comprensoriali e gli uffici di zona del Servizio strade della Provincia Autonoma di Bolzano.