…omissis…
1) I controlli ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, della L.P. 22 ottobre 1993, n. 17, non trovano applicazione con riguardo agli interventi di cui agli artt. 37 e 38 della L.P. 17 luglio 1987, n. 14, in quanto sia l'ammontare dei danni da selvaggina alle colture agricolo-forestali ed al bestiame quale base per l'indennizzo sia il funzionamento degli impianti antiselvaggina sovvenzionati vengono accertati sempre rispettivamente da dipendenti provinciali e da guardie giurate particolari. Inoltre i controlli in questione non trovano applicazione per le attività volte al miglioramento del patrimonio ittico ed eseguite tramite semine la cui realizzazione è sempre verificata da apposito verbale redatto da un pubblico ufficiale.
2) Nei casi indicati nel precedente punto 1) controlli a campione non sono necessari, in quanto le verifiche tecniche amministrative già garantite sono da ritenersi efficaci, pertinenti, funzionali ed esaurienti.
3) In caso di contributi per la realizzazione e gestione rispettivamente di centri di recupero dell'avifauna e di pescicolture nonché di altri sussidi nel settore ittico-venatorio ogni secondo anno vengono eseguiti controlli a campione nella misura minima del 6% delle iniziative agevolate e comunque sempre su almeno un beneficiario.
4) Un gruppo di lavoro composto dal direttore di ripartizione e da due dipendenti dell'ufficio caccia e pesca ogni secondo anno, secondo il principio di casualità, effettua una estrazione a campione fra le istanze di contributo di cui al punto 3) ammesse a finanziamento nel relativo biennio e da sottoporre a controllo.
5) I controlli amministrativi e sul luogo sono eseguiti da funzionari dell'ufficio caccia e pesca. Ove ritiene necessario tale ufficio può avvalersi di guardie giurate addette alla vigilanza ittica e venatoria.
6) Il presente provvedimento viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.